Obbligo di pagamento del bollo auto per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo

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La Corte Costituzionale con ordinanza n. 192 del 5 novembre 2018 si esprime sulla questione riguardante l’obbligo per il  proprietario di un mezzo sottoposto a “fermo amministrativo” trascritto presso il PRA di versare le tasse automobilistiche.

IL CASO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, della Costituzione, nel procedimento vertente tra un automobilista e la Regione Toscana, nonché Equitalia servizi di riscossione, per l’annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica, che il ricorrente riteneva non dovuta, perché relativa a periodo in cui il veicolo di sua proprietà era gravato da fermo amministrativo, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, ultimo comma (recte: quarto comma), della legge della Regione Toscana 49/2003, per il quale, con riferimento ai titoli per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario. Nel giudizio incidentale, si è costituita la Regione Toscana, eccependo l’inammissibilità o la non fondatezza della  questione, in quanto identica a quella dichiarata non fondata con sentenza precedente decisione  47/2017.

LA DECISIONE

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, quarto comma, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49, ribadendo come il “fermo amministrativo”, al quale è correlata l’esenzione dal pagamento del tributo è diverso dal cosiddetto “fermo fiscale” in quanto a quest’ultimo non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione, in quanto solo successivamente il decreto-legge 669/1996, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada. Ergo è legittimo richiedere il pagamento del bollo auto anche nel caso in cui la vettura sia sottoposta a fermo amministrativo disposto dall’agente della riscossione in quanto tale obbligo rientra nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). La Corte ribadisce che l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo, nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria, prevista, in via di eccezione, dal decreto legge 953/1982, e rientra, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.

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