Obbligo di astensione. Anche per i Commissari di concorso.

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L’obbligo di astensione, in uno alla rinuncia ad un incarico pubblico o all’adozione di un provvedimento, costituisce, ancor prima che un obbligo un  dovere del pubblico dipendente.

Al riguardo, si osserva che sia l’art. 6-bis della L. 241/90 e sia l’art. 7 del DPR 62/2013 (Codice di  comportamento del dipendente pubblico) impongono un generale dovere di astensione anche qualora decisioni o attività “possano coinvolgere interessi propri” “oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale”.

Ora, il TAR Lombardia 23/11/2016, n. 1486 da conto di alcuni giudizi espressi dal Presidente di una Commissione di concorso per docenti.

Più precisamente il Presidente della Commissione, in un’intervista ad un quotidiano ha espresso giudizi negativi relativamente allo svolgimento del concorso in quanto le nuove assunzioni porterebbero alla perdita di un patrimonio di competenze e di esperienze per effetto di un’improvvisa e radicale sostituzione della maggioranza degli insegnanti in servizio.

Tali giudizi impongono, in ragione di un  generale conflitto di interessi, astenersi da qualsiasi decisione, segnalando, altresì, ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6-bis L. 241/90) o di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza (art. 7 DPR 62/2013).

E’ evidente che, in tali casi, non vi sono dubbi che esprimere giudizi negativi sul Concorso che egli presiede fa venir meno l’equilibrio necessario per poter selezionare il miglior candidato.

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