Nullità dell’atto amministrativo per mancanza del luogo di emissione e della data.

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L’art. 21-septies della Legge n. 241/90 stabilisce che è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Ma un atto amministrativo è nullo se difetta dell’indicazione del luogo di emissione e della data di emissione ?

In altri termini, esiste una elencazione tassativa degli elementi essenziali dell’atto amministrativo ?

In realtà, il legislatore non ha esplicitato tali elementi essenziali, ma la giurisprudenza ne afferma la nullità quando addirittura privo degli elementi di identificazione strutturale. Gli elementi essenziali cui fa riferimento l’art. 21 septies sopra citato sono la forma, il destinatario, la volontà, l’oggetto.

Tar Bari, sez. III, 15/06/2015, n. 868, ribadisce tale orientamento affermando che la mancata indicazione della data costituisce, al più un’irregolarità, mentre il luogo di emissione dell’atto coincide con la sede dell’ufficio che l’ha emanato e risulta, pertanto, ex tabulas.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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