Un cittadino propone opposizione all’esecuzione, a norma dell’articolo 615, codice procedura civile, avverso cartella esattoriale di Equitalia, avente ad oggetto il pagamento di una contravvenzione al codice stradale, assumendo l’irregolarità della notifica, la carenza di sottoscrizione della cartella esattoriale e la mancata notifica del verbale di accertamento.
In particolare la richiesta di accertamento della nullità della notifica dipendeva dal fatto che la stessa era stata effettuata mediante lettera raccomandata senza la relata di notifica, in violazione degli articoli 137 e segg, codice procedura civile.
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 24 marzo 2015, n. 5898, ha invece statuito la regolarità della notificazione della cartella in base al seguente ragionamento giuridico: la notifica della cartella esattoriale ha comunque raggiunto lo scopo, ai sensi dell’articolo 156, codice procedura civile, poiché il destinatario ha avuto completa notizia della cartella in questione con il ritiro diretto della stessa ed avendo proposto tempestivo ricorso, senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa
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Al riguardo, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 19854/04), hanno affermato che in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, trovano applicazione le norme stabilite dagli articoli 137 e segg. codice procedura civile e, quindi, l’articolo 160, che, attraverso il rinvio al disposto dell’articolo 156, prevede appunto che la nullità non possa “mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Secondo una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, inoltre, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata dì notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 602/1973, che prescrive tale l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in regione della forma di notificazione prescelta (Cass. n. 16949/2014).
di Marco Massavelli