No greenpass, No party

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Era questa lo slogan di una nota pubblicità di un aperitivo. Ma quella era un altra epoca.
E’ ormai l’epoca covid. Tutti ormai ci siamo resi conto del momento storico che viviamo. È un’epoca in cui tutti discutiamo dei valori etici e morali sulle norme dello Stato. Sono norme che limitano la libertà personale ma che bilanciano i diritti con l’esigenza della tutela della salute delle persone.
È l’epoca dei no Vax e dei pro Vax; dei no Mask e dei pro Mask; dei no greenpass e dei pro greenpass, di favorevoli e dei contrari alla vaccinazione obbligatoria.
È l’epoca in cui tutti vogliamo dire su tutto, tutti pensiamo di sapere tutto.
Sono giorni in cui si discute di ripresa, di resilienza, di Quirinale.
Sono ormai passati in secondo piano i dibattiti sul calcio e sulla politica, le chiacchierate da bar tra uonimi sulle donne e tra donne sulle donne!
Proprio oggi ritorna di moda il vecchio e caro Dpcm. Questa volta non si tratta più di una norma che stabilisce limitazioni ma di una norma che stabilisce delle eccezioni – poche a dire il vero – per consentire anche a coloro che non sono muniti di qualunque tipo di greenpass di poter avere accesso a attività servizi per il soddisfacimento di esigenze primarie.
A partire dal 01 febbraio p.v. non è richiesto il possesso di alcuna certificazione verde Covid-19, quali:
> Gren Pass
> Super Green Pass
> Green Pass Rafforzato
> Green Pass da guarigione
[che attestano le seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al  termine  del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della  relativa  dose  di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute;
c)  effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o   molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel  rispetto  dei  criteri stabiliti  con  circolare  del  Ministero  della  salute,  con  esito negativo al virus SARS-CoV-2.
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo  la  somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo], per accesso al fine della soddisfazione delle esigenze  essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, nei seguenti casi:
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività  commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato che segue;
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e  dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della  persona convocata.
Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi di cui alle lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche  a campione.
***Allegato lettera a)***
Attività commerciali di vendita al dettaglio
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
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QUINDI AD ECCEZIONE DEI CASI PREVISTI PER LA SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE DI SALUTE, DI SICUREZZA, DI POLIZIA, DI GIUSTIZIA ED ALIMENTARI E PRIMARIE – CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO –  L’ACCESSO A TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ, SERVIZI E LOCALI È CONSENTITO SOLO MEDIANTE GREEN PASS.
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