Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi Uffici del Giudice di Pace – ha emanato la Circolare 12 maggio 2015 prot. 3826 (allegata alla presente nota) con l’indicazione delle modalità per la riapertura degli uffici giudiziari dei Giudici di Pace soppressi dal D. L. 192/2014, convertito con modifiche dalla legge 11/2015.
Tale legge, all’art. 2, comma 1-bis, ha differito al 30 luglio 2015 il termine perentorio per la presentazione delle richieste da parte degli Enti locali, unioni dei comuni e comunità montane, interessati al ripristino delle sedi giudiziarie.
Poiché l’istruttoria per l’esame delle istanze presentate dovrà essere definita entro il 28 febbraio 2016, la circolare ha disposto che gli Enti interessati con la stessa domanda dovranno provvedere a:
- individuare il personale da destinare agli uffici ricostituiti, che sia in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell’amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile previste dall’art. 35, comma 6, del d. lgs. n. 165/01) e che non si trovino in posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni, ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 165/01;
- assumere l’impegno di farsi carico di tutte le spese di funzionamento del servizio, compreso il personale amministrativo;
- l’istanza dovrà avere ad oggetto la totalità dei comuni che componevano l’ufficio del Giudice di pace soppresso;
- indicazione dell’esatta ubicazione dell’immobile destinato a sede dell’ufficio giudiziario;
- individuazione di un soggetto referente, designato dagli enti richiedenti, che dovrà relazionarsi con l’Amministrazione giudiziaria.
Alla decorrenza del termine del 30 luglio, il Dipartimento provvederà alla valutazione delle istanze con la scelta delle sedi per i nuovi uffici, procedendo anche alla formazione del personale, messo a disposizione, a partire dal 1 ottobre 2015 e conclusione entro il 31 dicembre.
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo