Con il D.L. dicembre 2016, n. 244, rubricato alla voce “Proroga e definizione di termini” (GU n.304 del 30-12-2016 ), oltre a quanto segnalato dal nostro Michele Pezzullo, con riguardo alla “mal motivata e malconcia” proroga delle concessioni di posteggio per gli ambulanti ci sono stati non pochi spostamenti in avanti dei termini di Legge.
Nulla di nuovo, con riguardo alla fissazione del termine, per l’approvazione dei bilanci degli Enti Locali, al 31 marzo 2017 (Cfr.: art 5 comma 1: “11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 e’ differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e’ abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.)
Anche l’associazionismo coattivo dei piccoli comuni subisce, come era ormai pensabile, la stessa sorte (Cfr.: art. 5 comma 6: “6. I termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017”.) in fondo solo solo sette anni che si trascina la faccenda ed è lecito ritenere, a questo punto, che la stagione dell’associazionismo indotto da esigenze di contenimento della spesa sia definitivamente sulla strada del tramonto.
L’elenco delle proroghe è lunghissimo, e nelle sue pieghe si celano cose stranissime, che fanno pensare al fatto che la Nazione non riesce a tenere il passo con moltissimi doveri che di è essa stessa imposto.
Tra le proroghe inserite all’interno del decreto 244/2016, v’è anche quella inerente l’adozione di un decreto interministeriale che assicuri omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina del trasporto urbano ed extraurbano non di linea, cioè delle attività di Noleggio con conducente (NCC) e Taxi” (Cfr.: art. 9 comma 3: “All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»”).
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