Capitolo II
Dalle circolari ministeriali (.. dell’Interno) una cosa è certa!.. che non si finisce mai di imparare. Con sorpresa ieri sera dopo aver pubblicato il precedente articolo è giunta la nota del dicastero dell’Interno di interpretazione del dpcm del 18 ottobre 2020.
L’annosa questione della competenza ad adottare i provvedimenti restrittivi a chiusura di strade e piazze dei centri urbani è stata così risolta.
La competenza è dei sindaci attraverso una arzigogolata interpretazione dei commi dei vari decreti leggi e DPCM fino a citare l’articolo 50Testo Unico degli Enti Locali in materia di attribuzione del potere di ordinanza del Sindaco.
Però!
Il Sindaco non potrà fare tutto da solo. Dovrà necessariamente relazionarsi con la Prefettura ed in particolare con il Comitato Provinciale dell’Ordine Pubblica Sicurezza, attendere le decisioni del tavolo tecnico, e sempre in ragione dell’esigenza e delle risultanze delle valutazioni, potrà adottare l’ordinanza di chiusura delle strade delle piazze.
La problematica poi si sposta sulla disposizione delle forze dell’ordine e quindi sul concetto di utilizzo di forza pubblica da impiegare nell’espletamento dei servizi di controllo di rispetto delle siffatti ordinanze.
Toccherà ai Questori in questo senso organizzare i servizi anche usufruendo dei militari già impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.
Fin qui i fatti!
Qualche considerazione però questo punto è d’obbligo; perché come dice il mio amico Pino Napolitano il sito è nostro e ci scriviamo quello che ci pare.
Nella predisposizione della bozza del DPCM era stata inserita la parola “ I Sindaci….”; poi nella formattazione per raggiungere un testo finale la parola “Sindaci” è stata tolta; poi il Ministero con successiva circolare rimette la parola “Sindaci…” viene spontaneo domandarsi: ”Che posizione hanno i Sindaci e la loro associazione (ANCI) all’interno della gestione di questa epidemia e all’interno delle scelte governative?
E’ possibile che l’interpretazione di una norma venga a rimessa non al dato letterale ma a una convenienza da parte del Ministero dell’Interno?
Come dovrà muoversi un Sindaco di un piccolo comune nel momento in cui, si accorge di una reale esigenza di limitare l’uso delle aree pubbliche? Quali sono i tempi che avrà, per provvedere all’adozione del provvedimento di chiusura visto che: dovrà raccordarsi col Prefetto, relazionare al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Pubblica Sicurezza, investire il tavolo tecnico della situazione, adottare l’ordinanza comunicandola preventivamente alla Prefettura, e attendere il coordinamento del Questore per l’utilizzo della forza pubblica?
Ma queste risposte forse appartengono al Capitolo III… che sicuramente ci sarà!
circolare_dpcm_18_ottobre_2020_-



