Su tale argomento è intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5251, del 23 ottobre scorso, ha ribadito la competenza del dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale, e non del Sindaco, per le attività disciplinate dal TULPS.
L’attuale testo dell’art. 110 del T.U.L.P.S. individua, ai commi 6 e 7, “gli apparecchi idonei per il gioco lecito” ed al precedente comma 3 stabilisce che “l’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’‘articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti”.
L’ art. 86, comma 3, del medesimo TULPS dispone che “relativamente agli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, la licenza di pubblica sicurezza è, altresì necessaria”, tra l’altro, “per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88, ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico”.
A chi spetta quindi la competenza a rilasciare le licenze per i giochi leciti e, in generale, le funzioni di polizia amministrativa, originariamente attribuite al Questore?
Oggi tali competenze sembrano devolute al Sindaco, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
La licenza di cui all’anzidetto art. 86 del R.D. 773 del 1931 è stata sostituita dalla denuncia di inizio di attività e, da ultimo, dalla segnalazione certificata di inizio di attività, rispettivamente per effetto della L. 24 dicembre 1993 n. 537 e del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011 n. 106.
Come è ben noto, tali disposizioni hanno in prosieguo di tempo novellato il contenuto dell’art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241, adeguando il suo impianto originario ai nuovi istituti.
Sulla scorta di tale normativa, però, il Consiglio di Stato evidenzia che ai sensi dell’art. 54, comma 1, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito per effetto dell’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008 n. 125, “il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto”.
Dalla lettura della surriportata disciplina legislativa ben emerge – quindi – un ruolo del Sindaco quale soggetto che “sovraintende” all’esercizio delle funzioni in materia di ordine e di pubblica sicurezza rientranti nell’ambito degli anzidetti artt. 9 e 19 del D.P.R. 616 del 1977, e che tale suo ruolo non implica per il Sindaco medesimo l’incombenza di emanare gli atti di polizia amministrativa, come nel precedente assetto normativo, ma il suo personale controllo dell’operato del personale comunale che viene a ciò preposto, con la conseguente sua assunzione di una responsabilità “in vigilando”.
In tal senso, quindi, la disciplina surriportata consente – o, per meglio dire, impone – alle amministrazioni comunali di adottare modelli organizzativi nei quali anche i provvedimenti di polizia amministrativa locale contemplati dal T.U. 773 del 1931 siano ricondotti alle competenze gestionali dei dirigenti ovvero dei soggetti investiti di funzioni apicali ai sensi dell’art. 107 del medesimo T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, salvo restando il diretto controllo del Sindaco sul loro operato.
Marco Massavelli