Mai cedere alla tentazione di barare con la rilevazione delle presenze!

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Nulla di nuovo sotto al sole, quando si parla di dipendenti pubblici che vengono sorpresi dalle forze di polizia a “barare sulla rilevazione delle presenze”. Ancor prima della “Giustizia”, sovente sono le trasmissioni televisive scandalistiche a cogliere come sia ancora diffuso un malcostume che getta onta sull’intera categoria dei dipendenti pubblici.

Non per affondare il colpo sui malcapitati rei, oggetto della sentenza  41935/2014[1] (Cass. Pen. Sez. III, depositata lo scorso 8 ottobre), ma resta fin troppo evidente che il beneficio del “fregare il marcatempo” sia sproporzionatamente inferiore al rischio di punizione che consegue al venire scoperti. Venir scoperti, d’altro canto, è cosa facilissima, in un’epoca di tecnologia nella quale anche i meno gravi investigatori sono in grado di perseguire questa scellerata condotta.

Nel caso trattato dalla sentenza sopra epigrafata, due dipendenti si scambiavano un favore illecito: il primo timbrava l’entrata per entrambi, facendo guadagnare qualche ora di sonno e di comodità all’altro collega, abituato ad arrivare tardi in ufficio; il secondo timbrava l’uscita, per entrambi, onde consentire al primo di scappare dall’ufficio con congruo anticipo, per svolgere, in orario di servizio, qualche affaruccio personale.

Questo il vantaggio; le conseguenze? Misure cautelari personali in fase di indagini e conseguenze legali gravi, sia in sede penale che amminisrativa.

Più che alla sentenza, occorre guardare al D.lgs 165/2001, come modificato nel 2009:

 

 

Art. 55 – quater. Licenziamento disciplinare

 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

Art. 55-quinquies. False attestazioni o certificazioni

 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne’ oggettivamente documentati.

 

MEDITATE GENTE, MEDITATE!

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo



[1] Si omette la pubblicazione in allegato sol perché non sono riuscito ad oscurare i dati personali dei soggetti coinvolti.

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