L’isola ecologica non è un impianto di smaltimento di rifiuti. Rientra tra le opere per le quali è possibile rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata

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Il centro comunale di raccolta – impropriamente denominato anche isola ecologica o “ecopiazzola” – è definito dall’articolo 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006, quale “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

In attuazione della sopra citata norma, è stato adottato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, successivamente modificato con Decreto Ministeriale 13 maggio 2019, recante la “disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

Per quanto attiene all’individuazione delle aree su cui realizzarlo, spetta agli strumenti urbanistici comunali la scelta della localizzazione sulla base di criteri previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia. La localizzazione del centro di raccolta deve essere indicata dal Piano Regolatore Comunale (PRG), oggi Piano Urbanistico Comunale (PUC) all’interno delle zone F “parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale” di cui all’articolo 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Laddove la localizzazione non risulta conforme alla pianificazione urbanistica vigente del Comune, si provvederà alla variante urbanistica, ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. n. 327/2001.

Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario – e dunque da organizzare in ogni zona urbana – la sua ubicazione nel tessuto urbano prescinde tendenzialmente dalla destinazione urbanistica delle singole aree. Esattamente come se si trattasse del servizio elettrico, idrico, del gas etc., servizi che devono operare “dovunque” e le cui strutture operative – strumentali al corretto funzionamento del servizio – vengono generalmente ubicate ovunque ciò sia necessario, utile o comunque conveniente.

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