Il DPR n. 380/01 prescrive che “gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa é eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso”.
L’abuso, però, resta tale anche a distanza di tempo, perché non può aver rilievo la circostanza che le opere abusive siano state realizzate da oltre venti anni, in quanto il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento del privato.
E’ quanto ha ribadito Tar, Palermo, 23/02/2016, n. 532 che ha anche ricordato che il potere di irrogare sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, infatti, può essere esercitato in ogni tempo, atteso che la legge non lo sottopone a termini di prescrizione o di decadenza, riguardando una situazione di illiceità permanente, ossia una situazione di fatto attualmente contra jus.
Né i provvedimenti attraverso i quali l’autorità preposta alla tutela del territorio provvede alla repressione degli illeciti amministrativi in materia edilizia ed urbanistica richiedono alcuna particolare motivazione volta ad evidenziare le specifiche ragioni di pubblico interesse che impongano di dar corso al ripristino dello stato dei luoghi ed a comparare tale interesse pubblico con il sacrificio imposto al privato, in quanto la repressione degli abusi edilizi si connota come un preciso obbligo dell’Amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.
D’altronde, in tema di abusi edilizi ed urbanistici si è in presenza di illeciti di carattere permanente, caratterizzati dall’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore conseguenza che se l’Autorità emana un provvedimento repressivo di demolizione non emana un atto «a distanza di tempo» dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente.
Di conseguenza a nulla rileva la circostanza di avere destinato l’immobile, manifestamente abusivo, a civile abitazione ed averlo anche ritenuto sottoposto agli obblighi fiscali, perché tale circostanza non può spiegare effetti sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione, tenuta a reprimere una condotta che rimane contra legem.