Il pagamento per la sosta del veicolo o per l’accesso alle zone a traffico limitato non si può accomunare ad un tributo o ad una prestazione patrimoniale imposta, quanto, piuttosto, ad una sorta di corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell’utente non priva di alternative, con la conseguenza che tale corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che sono ritenuti indispensabili affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta, e ciò esclude che si applicano i principi di garanzia desumibili dagli artt. 23 e 53 Cost..
Questo sancisce, in linea di principio, la sentenza resa da Cons. di Stato Sez. V, 06/05/2015, n. 2255. La questione nasce a Firenze ed attiene alla impugnativa (al TAR di Firenze in primo grado) dell’ordinanza sindacale recante la disciplina del controllo telematico e delle deroghe per gli accessi alla zona a traffico limitato (Z.T.L.), specie nella parte in cui ha delimitato la zona a traffico limitato (Z.T.L.), ha individuato le cosiddette staffe di penetrazione veicolare e ha definito l’accesso alla zona tramite il controllo telematico e le relative deroghe.
Nel confermare il rigetto del ricorso, a prescindere dai motivi di merito, è di grande interesse il raccordo enucleativo fatto dal Collegio, allorquando tratta i principi giurisprudenziali in materia:
“…va delineato sinteticamente il quadro dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla disciplina della circolazione veicolare, della sosta tariffata e del telecontrollo all’interno dei centri abitati (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 5768; Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 859; Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 825; Sez. V, 3 febbraio 2009, n. 596; Sez. V, 4 marzo 2008, n. 824; Ad. plen. 6 febbraio 1993, n. 3; Corte cost. 29 gennaio 2005, n. 66; 19 luglio 1996, n. 264, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), in forza dei quali:
a) l’art. 16 Cost. non preclude al legislatore la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione; è pertanto assodata la legittimità costituzionale di previsioni come quella di cui all’art. 7 del codice della Strada, in quanto l’art. 16 Cost. consente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela; conseguentemente, non si ritengono utilmente proponibili, nei confronti di provvedimenti amministrativi attuativi del menzionato art. 7, doglianze con cui si lamenta la violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico;
b) la parziale limitazione della liberta di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale; la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio, alla salute;
c) si reputa legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando la nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità;
d) il pagamento per la sosta del veicolo o per l’accesso alle zone a traffico limitato non si può accomunare ad un tributo o ad una prestazione patrimoniale imposta, quanto, piuttosto, ad una sorta di corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell’utente non priva di alternative, con la conseguenza che tale corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che sono ritenuti indispensabili affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta, e ciò esclude che si applicano i principi garantistici desumibili dagli artt. 23 e 53 Cost.;
e) i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza la cui scelta è rimessa, però, all’autorità competente;
f) in particolare l’uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere;
g) la tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi rilevanti: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’uso indiscriminato del mezzo privato; si tratta pur sempre, però, di una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato deve essere compiuto dal giudice amministrativo, in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito, ab externo nei limiti della abnormità;
h) con particolare riguarda alla sosta tariffata, anche all’interno di autorimesse, si ritiene che tale metodo possa costituire ormai in tutti i centri densamente abitati del mondo uno degli strumenti essenziali per la limitazione della circolazione, al fine di superare le enormi criticità ambientali dell’inquinamento acustico ed atmosferico per i centri storici e le aree immediatamente adiacenti; si ritiene pertanto legittima la delibera con la quale si istituiscono zone di parcheggio a pagamento pur senza la contemporanea realizzazione nelle immediate vicinanze di zone di parcheggio gratuite”.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo