Le associazioni sindacali delle forze di polizia non rappresentative a livello nazionale hanno un legittimo diritto di informazione

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 E’ legittima la richiesta di accesso da parte di associazioni sindacali delle forze di polizia intesa nei termini più generali di accertamento del diritto di informazione del sindacato legittimamente costituito e riconosciuto, ma non in possesso dei requisiti di associazione più rappresentativa sul piano nazionale.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 9 settembre 2014, n. 4580.

In particolare, tale regola vale nel caso in cui la richiesta del sindacato non riguardi nello specifico l’esercizio delle competenze contrattuali riservate alle associazioni sindacali più rappresentative, ma riguardi le quote trattenute sugli stipendi.

Devono, però, concorrere alcuni presupposti sostanziali soggettivi e oggettivi:

a) la richiesta della documentazione normativa trasmessa agli altri sindacati e quella relativa alle quote trattenute sugli stipendi è stata rivolta reiteratamente alla Pubblica Amministrazione competente;

 b) la domanda proviene da un soggetto pienamente legittimato ad avanzarla essendo gli atti oggetto dell’accesso suscettibili di spiegare i loro effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente in relazione a interessi concreti che possono corrispondere secondo la giurisprudenza anche a situazioni collettive o diffuse e dunque anche ad un sindacato, in quanto portatore di interessi diffusi;

c) i suoi contenuti sono appropriati in quanto sono attinenti alla natura sindacale dell’agente, concernendo un tipo di informazione che spetta istituzionalmente – proprio per lo svolgimento della sua attività essenziale e primaria – al sindacato, il quale ha, quindi, uno specifico interesse collettivo ad azionare il diritto di accesso nella materia;

 

d) tale informazione è detenuta o formata dalla Amministrazione a cui è stata rivolta la richiesta, quale autorità in materia;

 e) secondo la stessa Amministrazione, la documentazione coincide con quella che rientra nei diritti di informazione delle organizzazioni sindacali;

 f) ciò dimostra che la richiesta è invece azionabile in forma di accesso e che non incontra il limite del divieto di esercitare nella forma dell’accesso un controllo generalizzato su attività amministrative, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. n. 241 del 1990.

Pertanto, come minimo la richiesta deve considerarsi ammissibile come legittima domanda di accesso agli atti, non mancando alcuno dei presupposti sostanziali richiesti dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990, rispondendo la richiesta alla lettera e allo spirito della medesima legge, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di aprire i propri archivi a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati documenti in nome dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.

di Marco Massavelli

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