“Ogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale, sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sull’autostrada che commentano nei telegiornali… Spero di incontrarti uno di questi giorni disteso e morente lungo la strada… Ti prometto che non mi fermerò mai per aiutarti a soccorrerti”.
E ancora, “ogni anno qualcuno mi fa sapere che la tua salute peggiora molto e sempre di più, tanto che stai lì lì per crepare, però questa bella notizia non arriva mai”.
La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 3 ottobre 2014, n. 41190, ha statuito che tali affermazioni non costituiscono reato.
Le due fattispecie penali che potrebbero ravvisarsi sono l’ingiuria (articolo 594, codice penale) e/o la minaccia (articolo 610, codice penale).
Art. 594, codice penale
Ingiuria.
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.
Art. 612, codice penale
Minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120-126; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.
Ma la Suprema Corte ha precisato che augurarsi la morte di un’altra persona è certamente manifestazione di astio, forse di odio, nei confronti della stessa persona, ma poiché il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la sua violazione è, appunto, penalmente irrilevante. Meno che mai costituisce ingiuria, perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l’onore e il decoro (e che di fatto li si offenda).
Quanto alla possibile configurazione del delitto di minaccia, è noto che il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad un’azione dell’offensore.
Nel caso di specie, il fatto che ci si sia auguri la morte di un’altra persona in un incidente stradale e che la si preveda quale imminente conseguenza dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, rappresentano certamente manifestazioni di scarso affetto nei confronti della stessa, ma il reato non sussiste se l’autore delle frasi non manifesta l’intenzione di fare alcunché per determinare, anticipare o propiziare la morte dell’altra parte.
In particolare, nelle frasi suindicate non si evince la “promessa” che ci si sarebbe attivati per provocare incidenti automobilistici, ma è manifestato solo l’augurio che ciò accada casualmente ad opera di terzi (sconosciuti) ed l’autore delle frasi chiarisce semplicemente che egli, se avesse visto steso per terra il suo contendente, non l’avrebbe soccorso, con ciò, al più, preannunciando che si sarebbe reso responsabile di un futuro ed eventuale reato di omissione di soccorso, di cui all’articolo 189, codice della strada, o articolo 593, codice penale.
Nella condotta suindicata si ravvisa quindi, solo la formulazione di una “previsione” (e una speranza), certo con animo malevolo, ma di assoluta irrilevanza penale.
di Marco Massavelli