La responsabilità in un sinistro stradale in una intersezione

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I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23924 del 30 maggio 2019 hanno affermato che il conducente che ha l’obbligo di precedenza , prima di immettersi nella sede stradale, deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, l’assenza sul percorso di altri veicoli favoriti.

LA VICENDA

Il Tribunale di Roma condannava un automobilista alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di omicidio stradale, perché, mentre procedeva alla guida del proprio veicolo uscendo dall’area di parcheggio , per immettersi nella sede stradale,  per colpa da negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme del Codice Stradale consistita, tra l’altro nel prestare scarsa attenzione alla guida e nell’omettere di dare precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla strada nella quale doveva immettersi e nell’omettere di fermarsi al limite della sede stradale, impegnando invece l’area di intersezione impattava con un motociclista che a causa delle lesioni riportate decedeva. L’automobilista proponeva ricorso avverso la sentenza che la Corte territoriale di Roma confermava. Anche avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione per vari motivi

LA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano il ricorso manifestamente infondato in quanto il conducente che ha l’obbligo di precedenza , prima di immettersi nella sede stradale, deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, l’assenza sul percorso di altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l’attraversamento del percorso. La Corte ha logicamente applicato i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui l’automobilista deve accertarsi con particolare diligenza la mancanza di veicoli favoriti che stiano sopraggiungendo sul percorso principale e che non intendano concedere la precedenza. Inoltre hanno ritenuto manifestamente infondate le critiche contenute nel ricorso, riferibili all’inesistenza del rapporto di causalità nonché all’imprevedibilità e alla non evitabilità dell’evento. Le prime censure devono ritenersi riferite non alla causalità materiale (che non viene in considerazione ovvio essendo che la morte del motociclista è stata provocata dall’urto contro l’autovettura così come è pacifico che l’urto sia stato oggettivamente cagionato anche dalla condotta dell’automobilista) ma alla c.d. “causalità della colpa”; accertamento che riguarda l’esistenza di una violazione della regola cautelare cui sia direttamente riconducibile, in termini causali, il verificarsi dell’evento.  Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda l’evitabilità dell’evento: attenendo questo requisito all’elemento soggettivo, va anch’esso verificato con criterio di valutazione ex ante e, da questo punto di vista, appare corretta la ricostruzione dei giudici di mento che hanno ritenuto l’incidente evitabile tramite un’accurata ispezione della sede stradale richiesta dalle condizioni di tempo e di luogo, omettendo quindi di immettersi nella strada principale e provocando la grave situazione di pericolo in concreto verificatasi. Le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo.

sinistro stradale  

Corte di Cassazione Penale sezione IV, sentenza n. 23924 del 30 maggio 2019

 

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