La guardia ecologica volontaria (G.E.V.) si fa strada in Parlamento.

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Importanti novità in arrivo per le guardie ecologiche volontarie (le cd. “G.E.V.”).

Il 1° febbraio 2026 è stato pubblicato sul sito web del Senato il fascicolo dell’iter relativo al disegno di legge n. 1106, recante “Legge quadro in materia di vigilanza ecologica volontaria”, presentato da esponenti tutti riconducibili al “Movimento 5 stelle”, in data 15 aprile 2024.

Se il disegno di legge andrà a buon fine, le guardie ecologiche volontarie potranno svolgere attività di vigilanza, di segnalazione, di accertamento e di controllo in materia ambientale in forma personale e gratuita, salvo, qualora previsto, il rimborso delle spese documentate, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

Lo svolgimento di tali attività non darà luogo, in alcun caso, alla costituzione di un rapporto di lavoro.

L’attività di vigilanza ecologica volontaria si esplicherà tramite:

  1. l’informazione e la sensibilizzazione del pubblico sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui comportamenti atti a realizzarla;
  2. la vigilanza, la segnalazione, l’accertamento e il controllo, anche tramite campionamento del suolo e delle acque, sullo stato di conservazione e salvaguardia della natura, del paesaggio e dell’ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire e accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale nei limiti e nelle forme previsti dal medesimo disegno di legge;
  3. la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di calamità naturali svolte nell’ambito delle attività di protezione civile;
  4. la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;
  5. la collaborazione con altri enti e organismi, titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio naturale e ambientale.

Le regioni individueranno, con propria normativa, i soggetti organizzatori dell’attività di vigilanza ecologica volontaria, nel rispetto, ove possibile, dei princìpi stabiliti dall’articolo 2 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I soggetti organizzatori provvederanno a:

  1. redigere programmi per l’organizzazione dell’attività di vigilanza ecologica volontaria nei diversi ambiti territoriali di competenza, indicando le strutture, i mezzi, le risorse disponibili, i tempi, i modi e i livelli minimi di svolgimento dell’attività, nonché le forme di redazione e di trasmissione di dati, atti e documenti;
  2. promuovere e organizzare la formazione, la selezione e l’aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;
  3. stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento dell’attività e per la definizione delle relative responsabilità;
  4. d) garantire la copertura assicurativa connessa allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, compresa l’assistenza legale;
  5. assicurare la trasmissione alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche volontarie nello svolgimento dell’attività e comunicare tempestivamente alle autorità medesime i verbali di accertamento di violazioni amministrative e penali, sottoscritti dalle guardie ecologiche volontarie;
  6. approvare la programmazione annuale delle attività, nonché il rendiconto annuale dei fondi e dei finanziamenti ottenuti, unitamente ad una relazione sull’attività svolta recante anche l’elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, delle guardie ecologiche volontarie in servizio, da trasmettere alla regione.

Le guardie ecologiche volontarie dovranno possedere i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Coloro che intenderanno svolgere l’attività di vigilanza ecologica volontaria saranno tenuti a superare l’esame finale teorico-pratico, all’esito di un corso di formazione teorica e di un periodo di addestramento pratico, e ottenere il relativo attestato di idoneità.

Le regioni, in conformità ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento adottati ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliranno durata e contenuto dei corsi di formazione per le guardie ecologiche volontarie, da tenere con cadenza annuale, e del periodo di addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell’esame finale.

La nomina delle guardie ecologiche volontarie sarà approvata, entro trenta giorni dal conferimento dell’attestato di idoneità, con decreto del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che avrà validità nell’intero territorio della provincia.

Le guardie ecologiche volontarie già nominate e regolarmente iscritte nell’elenco regionale, potranno essere nominate dal prefetto territorialmente competente e assegnate al territorio di altre province, all’interno del territorio regionale frequentando i soli corsi di formazione.

È espressamente previsto dal disegno di legge che durante il servizio le guardie ecologiche volontarie opereranno in qualità di pubblici ufficiali.

Esse, infine, dovranno essere munite di apposita tessera di identificazione e di un segno visibile di riconoscimento. E, ai fini dello svolgimento delle attività previste, dovranno essere dotate di una divisa unica nazionale.

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