La fruizione del buono pasto. Quando si ha diritto al buono pasto?

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 21440 del 31/07/2024 ha stabilito che il diritto alla mensa, e quindi il buono pasto, spetta ogni volta che, contrattualmente, sia riconosciuto il diritto alla pausa. Ha affermato che la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa e, laddove la contrattazione collettiva lo preveda, il diritto alla mensa, (o ai sostitutivi buoni pasto) sorge per i turni che eccedono le sei ore. Ha ribadito che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 31137/2019). Proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevendono (Cass. N. 22985/2020).

La Corte di Cassazione analizzando le norme del CCNL ha ricavato che la fruizione del pasto  e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto, è prevista nell’ambito di un intervallo non lavorato; diversamente non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.

Sull’argomento si era espressa anche l’ARAN con parere CFL228, pubblicato sul proprio sito il 4 agosto e 6 settembre 2023, evidenziando come il riconoscimento del buono pasto sia legato alla prestazione lavorativa in sé, indipendentemente dalla fascia oraria in cui la stessa può essere svolta (diurna, pomeridiana, serale, notturna), che si riporta qui di seguito:

CFL 228

La nuova disciplina contrattuale introdotta dall’art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022, come noto, rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, ha previsto la possibilità di riconoscere il buono pasto (o di usufruire della mensa), oltre che per la prestazione lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche per  attività lavorativa prestata  al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché sia effettuata una pausa non inferiore ai trenta minuti.

Come in passato, il CCNL si è limitato semplicemente ad individuare i presupposti di carattere generale richiesti per il riconoscimento del buono pasto rinviando all’autonomo potere decisionale, spettante ai singoli enti del comparto, la disciplina di dettaglio degli aspetti applicativi dell’istituto contrattuale, previo confronto con le organizzazioni sindacali ex art. 5, comma 3, lett. m) del CCNL 16.11.2022.  Sono gli enti, quindi, che devono definire con il proprio regolamento le regole e le condizioni di dettaglio per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, pomeridiane e serali o serali e notturne a tal fine richieste al personale.

 

Ci si è chiesti anche se sia corretto stabilire un limite di buoni anche al personale che effettua turni e che non effettua pausa e per la turnazione percepisce una indennità?

In merito si segnala l’art. 35 co. 10 CCNL 2022 il quale enuncia che:

“Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell’ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro”.

Ai sensi del suddetto articolo, si deduce che il personale che effettua i turni, anche se non effettua la pausa durante il turno, potrà beneficiare del buono pasto a seguito di individuazione, in sede di contrattazione decentrata, delle figure professionali che possono effettuare la pausa per consumare il pasto anche prima dell’inizio o alla fine del turno.

L’unica vera limitazione è dovuta dall’art. 35, c. 1, CCNL 16.11.2022 per il quale si attribuiscono al personale buoni pasto sostitutivi “compatibilmente con le risorse disponibili”…..

Cass.-ord.-n.-21440-2024

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