La figura giuridica del preavviso di accertamento per il c.d.s.

0
218

La figura giuridica del preavviso di accertamento per il c.d.s.

Il preavviso di accertamento non è mai stato previsto da nessuna legge né dal Codice della Strada, è solo un modo per fare incassare all’amministrazione procedente velocemente la sanzione ed anche di evitare adempimenti burocratici di vario genere: ricerca in banca dati, compilazione verbale, ecc e per non far gravare al trasgressore o al proprietario le spese oramai troppe esose di notifica (lievitate principalmente per  l’aumento delle spese postali e soprattutto dall’obbligo introdotto a seguito sentenza del 2008 della doppia raccomandata e quindi con l’introduzione del CAD e del CAN).

Sul preavviso di accertamento infrazione esistono parecchi pareri e direttive da parte del Ministero. Addirittura, lo stesso, si è pronunciato sui criteri da seguire per l’archiviazione degli stessi in caso di ricorso o di errori formali commessi dall’agente.

Qualche anno fa si è anche pronunciata la Cassazione ribadendo il concetto fin troppo chiaro di non obbligatorietà del preavviso(Cassazione Civile, Seconda Sezione, Sentenza 5447 del 9.3.2007).

Il mero preavviso, quindi,

(solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore) non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata né al verbale di accertamento notificato al trasgressore in quanto  a differenza di essi  atto non idoneo – (non potendo impugnarlo in quanto non previsto dal C.d.s)  a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203 del codice della strada (Cassazione Civile, I sezione, Sentenza n°. 5875 del 24.3.2004) ma cmq allo stesso per prassi consolidata va assegnata la qualifica di atto coperto da fede privilegiata ai sensi art. 2699 e 2700 del C.C. e secondo alcuni anche di mera comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7 legge 241.90 e s.m.i ma tale teoria va a scontrarsi sul fatto che secondo consolidata giurisprudenza di Cassazione nel procedimento sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge 689.81 e dal Codice della Strada non è possibile applicare gli istituti giuridici previsti dalla legge sul procedimento amministrativo.

In definitiva il preavviso di accertamento, aldilà sulle discussioni sul proprio inquadramento giuridico, rappresenta comunque  uno strumento a disposizione della cittadinanza e dell’organo di polizia  procedente per deflazionare il contenzioso amministrativo, anche alla luce dell’introduzione nell’anno 2013 dello sconto sulle sanzioni del 30 per cento se pagare nei cinque giorni dalla commissione dell’illecito amministrativo.

 si riportano in allegato:

  •  Note del Ministero dell’Interno Prot. M/2413  del  17 novembre 1997 ,  Prot. n. M/2413-11 del 26 ottobre 1999 e Prot. n. M/2413-11 Roma, 24 febbraio 2000; 
  • Parere del Ministero dei Trasporti del 1 marzo 2008; 
  • Sentenza Corte Cassazione Penale, sezione seconda –  n. 5447/2007 

Angelo Di Perna

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui