La fede privilegiata dei contenuti del verbale di accertamento della violazione.

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La fede privilegiata dei contenuti del verbale di accertamento della violazione.

La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 24-01-2023, n. 2118) ritorna sulla tematica della valenza probatoria attribuita al verbale di accertamento, confermando i suoi consolidati adagi, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche(Cass. n. 23800/2014)”.

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