Interessi, sanzioni sanatorie e giudici

0
2

Cass. civ. Sez. III, 20/10/2016, n. 21259. Ci rammenta che “In materia di sanzioni amministrative, con particolare riferimento alle sanzioni irrogate per violazioni del Codice della Strada, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, di cui all’art. 27 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.

Bel tema, quello trattato in sentenza… certo, da confrontare con quello emergente dal Decreto-legge 22/10/2016 n. 193 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) che sopprime “Equitalia spa” (in reaItà la trasforma)e mette in campo una “sanatoria” inerente i ruoli consegnati ad Equitalia tra il 2000 ed il 2015, (con riguardo agli interessi). Oltre agli interessi espressamente considerati dalla norma, il beneficio riguarda anche gli interessi di cui all’articolo  27, comma 6, della legge 689/81, con inerenza alla sanzioni considerate dal D.Lgs n°285/1992.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui