Nella G.U. n°88 del 2 aprile 2020 è stato pubblicato il DPCM 1 aprile 2020.
L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche’ di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e’ prorogata fino al 13 aprile 2020.
La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi’ le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
Le disposizioni del decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020 e si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
DPCM 1 aprile 2020 (G.U. n.88 del 2 aprile 2020)