Con il DECRETO 8 gennaio 2025 (G.U. Serie generale – n. 57 del 10/03/2025) sono stati definiti i “Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati”.
Obiettivi principali del decreto sono: Garantire la sicurezza e il benessere degli equidi, dei fantini e del pubblico. Evitare il maltrattamento degli animali. Uniformare le manifestazioni a standard di sicurezza e qualità condivisi, mantenendo al contempo viva la tradizione locale. Si cerca, in buona sostanza un equilibrio tra tutela delle tradizioni locali e adeguamento agli standard moderni di sicurezza e benessere.
Il decreto punta a rendere il ruolo dell’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni più proattivo, orientato alla supervisione tecnica e alla garanzia di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, che si avvale della preposta Commissione (Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli articoli 141, 141-bis e 142, integrata da un medico veterinario dell’azienda sanitaria locale e da un tecnico del fondo per valutare la sicurezza e il benessere degli equidi e delle persone durante le manifestazioni. Questa integrazione è specificamente orientata alla natura delle manifestazioni equestri e alle esigenze di tutela previste dal decreto stesso) integrata. Questa configurazione aggiunge un livello di competenza tecnica per garantire la sicurezza e la conformità (l’autorità deve agire tempestivamente, individuando il medico veterinario e il tecnico del fondo entro sette giorni dalla ricezione della domanda. Se emergono criticità nel progetto, l’autorità invita l’ente organizzatore ad adottare misure correttive, fornendo un termine minimo di trenta giorni per regolarizzare. La Commissione valuta il progetto proposto, l’idoneità alla sicurezza e la conformità del sito alle condizioni previste. L’autorità si assicura che queste verifiche siano effettuate prima di esprimere il proprio parere definitivo. Per manifestazioni già autorizzate nell’ultimo quadriennio, il decreto introduce una procedura semplificata mediante segnalazione, riducendo il carico burocratico. L’autorità può adottare provvedimenti di diniego o prescrizioni, motivati e basati sulle raccomandazioni della Commissione.
Il tracciato non è solo il luogo fisico in cui si svolge la manifestazione, ma anche un elemento strategico per garantire l’incolumità di tutte le parti coinvolte. Il tracciato ricopre, così, un ruolo fondamentale nelle manifestazioni equestri per diversi motivi, tutti mirati a garantire sicurezza, benessere e il regolare svolgimento dell’evento. Deve essere progettato per minimizzare il rischio di cadute, scivolamenti e lesioni (deve essere realizzato con superfici idonee ad assorbire l’impatto degli zoccoli dei cavalli e a prevenire incidenti legati al fondo instabile) e deve avere una delimitazione perimetrale idonea ad evitare che gli equidi possano scappare o entrare in aree dove si trovano spettatori, prevenendo situazioni potenzialmente pericolose. I punti critici del percorso devono essere protetti con paratie e materiali ammortizzanti per attutire eventuali impatti, sia per gli animali che per i fantini. Un tracciato ben pianificato tiene conto delle caratteristiche della gara (ad esempio, corse di velocità o tornei) e si adatta a queste esigenze, garantendo che l’evento si svolga senza compromettere il benessere dei partecipanti. Il tracciato deve rispettare le prescrizioni stabilite dal decreto, che include la presenza di protezioni adeguate, materiali specifici per il fondo e conformità generale agli standard di sicurezza.
In conclusione, qualche considerazione sul sistema sanzionatorio, che trova un aggancio concettuale nell’articolo 7 del Decreto.
La norma cita: “1. È vietato il trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante. 2. È vietato l’uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze che esplicano azione dopante da parte dei fantini”.
Ovviamente siamo al cospetto di violazioni in ricorrenza delle quali si apre la strada al sistema penale. Valga, ad esempio, il richiamo all’articolo 544 ter del codice penale in relazione al trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante che procuri un danno alla salute degli stessi.
Si rinvia alla lettura del decreto per i dettagli del caso.
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