Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale può essere commesso anche all’interno di un carcere

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L’articolo 341-bis, codice penale, punisce l’oltraggio a pubblico ufficiale, e in particolare chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

 

La norma tutela ovviamente tutti gli appartenenti ad organi di polizia statali e locali, che sono pubblici ufficiali, ed anche, quindi, gli operatori della polizia penitenziaria.

Ma è possibile commettere il reato di oltraggio a pubblico ufficiale all’interno di un carcere?

Il carcere deve considerarsi “luogo aperto al pubblico” o “privata dimora”?

A tale domanda risponde la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 42545, del 7 ottobre scorso.

Ancorché non vi sia, a livello di giurisprudenza di legittimità, un’elaborazione diretta del concetto di “luogo aperto al pubblico” con specifico riferimento alla fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui all’articolo 341-bis, codice penale, per addivenire ad una conclusione giuridicamente logica e corretta, ci si può riferire ai soluzioni interpretative a cui la giurisprudenza medesima è pervenuta in altri ambiti.

Così, in materia di intercettazioni fra presenti, è stato affermato che “la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno “iusexcludendialios“; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto” (Cass. Sez. 1, sent. n. 32851 del 06.05.2008, Rv. 241228).

E, analogamente, in relazione al reato di atti osceni di cui all’articolo 527, codice penale, si è sostenuto:
“Ai fini del delitto di atti osceni la cella carceraria è luogo aperto al pubblico. Infatti, per luogo aperto al pubblico deve intendersi quell’ambiente anche ad accessibilità non generalizzata e libera per tutte le persone che vogliano introdurvisi, ma limitata, controllata e funzionalizzata ad esigenze non private, sempre che sussista la possibilità giuridica e pratica per un numero indeterminato di soggetti, ancorché qualificati da un titolo, di accedere senza legittima opposizione di chi sull’ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto. Pertanto, la cella carceraria non può distinguersi, come luogo di privata dimora del detenuto, da altre parti dello stabilimento carcerario destinate allo svolgimento della vita di relazione della popolazione carceraria e del personale di custodia” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 5513 del 29.09.1977 – dep. 13.05.1978, Rv. 138931, ma già prima v. Sez. 3, sent. n. 617 del 23.02.1962, Rv. 98856; conf. Sez. 3, sent. n. 4637 del 25.01.1980, Rv. 144925 e n. 8600 dei 20.05.1983, Rv. 160756).

Trattasi di principi senza meno estensibili anche alla specifica figura delittuosa in esame, avuto riguardo alla finalità cui la norma incriminatrice è deputata, che è quella di salvaguardare l’onore ed il prestigio dei pubblici ufficiali, nel momento in cui l’offesa arrecatagli durante il compimento di un atto d’ufficio e, dunque, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, travalica la persona del singolo, in quanto avvenuta alla presenza di più persone, andando ad incidere in senso deteriore sulla dignità ed il rispetto da cui deve essere circondata la pubblica funzione e sullo stesso buon andamento della P.A., per via del turbamento che ne può derivare in capo alla persona fisica.

 

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