Entro 180 giorno dall’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 41, di conversione del decreto cd. “PNRR 3”, dovrà essere adottato un nuovo regolamento recante la disciplina della gestione e dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, in sostituzione di quella di cui al d.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
La legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (decreto cd. “P.N.R.R. 3”), recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative”, è vigente dal 22 aprile 2023. Ergo, entro il 19 ottobre 2023, il Ministero dell’ambiente avrebbe dovuto emanare il nuovo regolamento.
Una delle novità più rilevanti del decreto cd. “P.N.R.R. 3”, in materia ambientale, è contenuta nell’articolo 48, che prefigura una prossima revisione della disciplina delle terre e delle rocce da scavo.
La nuova disposizione prevede che, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (19 ottobre 2023), il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotti un decreto, avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
- alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate, come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
L’emanando decreto, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
A partire dalla data di entrata in vigore del decreto recante la nuova disciplina, saranno abrogati l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, soprattutto, il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, contenente la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
In attesa del regolamento recante la nuova disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, ancora non emanato, continua oggi ad essere vigente la disciplina di cui al d.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.



