Il D.A.S.P.O. – può essere comminato in situazioni di comportamenti pericolosi tenuti in occasione di un allenamento della squadra di calcio. Cons. di Stato, sez. III, sent., n. 4123/2021

0
264

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4123 sez. III pubblicata il 28 maggio 2021 ha confermato la sentenza di primo grado del Tar Campania, che aveva respinto il ricorso ad un provvedimento di DASPO emesso dalla Questura di Napoli in data  data 8 luglio 2015,   con il quale era stato fatto divieto ad un tifoso di accedere, per un periodo di cinque anni, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, eventi calcistici nazionali.

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Questura , invocando, l’inapplicabilità, alla vicenda in esame, dell’art. 6, l. n. 401 del 1989, non reputando che i fatti ascrittigli potessero essere annoverati tra le condotte commesse “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”, come previsto dalla citata disposizione, perché la condotta si  (minacce all’allenatore di una squadra di calcio) si era manifestata durante una seduta d’allenamento e non durante una vera e propria manifestazione sportiva.

L’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 prevede che il provvedimento Daspo possa essere adottato nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

La disposizione indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono non soltanto quelle realizzate “in occasione” di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere “a causa” della manifestazione sportiva stessa.

In tale quadro di riferimento non è dubitabile che gli episodi in contestazione verificatisi durante l’allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive sono strettamente collegati con le “manifestazioni sportive”, secondo un rapporto di diretta causalità.

Ne deriva, pertanto, che il provvedimento impugnato in primo grado è stato correttamente adottato, in presenza dei necessari presupposti.

Cons. di Stato 4123 del 28 maggio

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui