Il Comune non può inserire il Corpo/Servizio di Polizia Locale quale struttura intermedia in una più ampia articolazione burocratica. SENTENZA TAR CAMPANIA 1470 DEL 18/03/2019

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ESTRATTO SENTENZA

Il TAR Campania con sentenza 1470 del 18/03/2019 ha accolto il ricorso del dirigente della Polizia Municipale che aveva impugnato gli atti relativi alla macro organizzazione dell’Ente che aveva inserito La polizia Municipale all’interno del Settore amministrativo. Il TAR  ha rilevato che   non vi è omogeneità tra  Polizia Municipale e settore Amministrativo e l’organizzazione  inficia l’autonomia delle funzioni dello stesso servizio di Polizia municipale.  

con l’istituzione del Corpo/Servizio di Polizia municipale si dà, pertanto, vita ad una entità organizzativa unitaria completamente autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale.

Al vertice di questa aggregazione unitaria è posto un Comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (cfr. Cons. di St., sez. V, 4 settembre 2000 n. 4663). Ciò è tanto vero che la legge statale– L. 65/86 – contempla altresì uno status giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della legge n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego. Invero, a tutti gli addetti della polizia municipale sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986). “L’autonomia del Corpo di Polizia Municipale è connaturale alla specificità delle funzioni del personale che vi appartiene, stante l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità, per l’art. 5 della legge n. 65 del 1986” (Cons. di St., sez. V, 16.01.2015, n. 75). Ed invero, “Le competenze attribuite dall’ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65) al corpo di polizia municipale consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori. A queste attività di aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza”

Dalla richiamata normativa discende allora che nell’ambito dell’organizzazione comunale deve essere sempre garantita la totale autonomia del Corpo di Polizia municipale specie per quanto concerne le competenze di cui all’art. 9 della l. n. 65 del 1986, ed è anche per tali ragioni che, la Polizia municipale, specie ove eretta in Corpo, non può essere considerata in termini di struttura intermedia (nella specie come Sezione) di un compendio burocratico più ampio (Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo cui è affidata la responsabilità di tale più ampia struttura (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 22.03.2011, n. 191, Cons. di St., sez. V, 27.08.2012, n. 4605; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 30.10.2017, n. 309).

secondo quanto dispone l’art. 9 L. n. 65/1986, il Comandante della Polizia municipale è responsabile verso il Sindaco, il quale a sua volta è l’organo titolare delle funzioni di Polizia locale che competono al Comune (artt. 1 e 2); conseguentemente porre il Comandante della Polizia municipale alle dipendenze di un funzionario del Comune equivale a trasferire a quest’ultimo funzioni di governo che per legge competono al Sindaco” (Cons. di Stato, sez. V, 17.02.2006, n. 616). “In riferimento alle competenze previste dall’art. 9, L. n. 65 del 1986, al Corpo di Polizia municipale deve essere sempre garantita, nel contesto dell’organizzazione comunale, la piena autonomia; ciò considerato, per quanto concerne le succitate competenze, non è ammissibile che l’organo di vertice del Corpo di Polizia municipale – Comandante – debba dipendere direttamente da un dirigente e non, invece, dal Sindaco, o da un suo delegato politico, come tassativamente previsto dalla L. n. 65 del 1996, non interamente derogata dalla successiva privatizzazione del rapporto di impiego pubblico” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 12.03.2004, n. 1288).

Infatti, “il responsabile della Polizia municipale deve rispondere direttamente al Sindaco dell’operato del Corpo e dei singoli addetti, evidentemente in diretta connessione con il ruolo e le funzioni di ufficiale di governo che l’ordinamento riconosce al Sindaco, oltre alle funzioni di rappresentante e organo di vertice del comune quale ente pubblico. Pertanto ogni interposizione di altro funzionario fra il Comandante di Polizia municipale ed il Sindaco è da ritenersi illegittima, siccome in contrasto con l’art. 9 l. 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale)” (T.A.R. Veneto, sez. II, 30.05.1997, n. 915).

Nella stessa sentenza sono stati dichiarati inammissibili gli  altri motivi di ricorso

 In quanto  “in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.” (Cassazione civile, sez. un., 5.04.2017, n. 8799).

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