Condannata per guida in stato d’ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1.03 g/l. La donna ricorreva in Cassazione, lamentando la mancanza di dolo nella propria condotta: deduceva di aver bevuto solo una birra ‘piccola’ e sottolineava che “i cittadini sono disorientati dai frequenti mutamenti legislativi in materia”. La IV sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18044 del 29 aprile 2015, premette che il reato contestato è contravvenzionale, quindi punibile anche a titolo di colpa, senza necessità che l’elemento soggettivo del fatto tipico abbia la forma del dolo. Irrilevante, inoltre, la lamentela riguardante i mutamenti normativi in materia e la difficoltà del cittadino di conoscere la norma penale: ignorantia legis non excusat. Sono infatti previsioni di norme scritte, regolarmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
IL FATTO
La Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di un’automobilista per il reato di cui all’art. 186 lett. b) per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di gI 1.03 e 1.01, convertendo la pena detentiva in pena pecuniaria e concedendo il beneficio della non menzione. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, lamentando la erronea applicazione della legge, in quanto la condanna era stata pronunciata pur in assenza di dolo, avendo ella bevuto solo una birra “piccola”; peraltro i cittadini sono disorientati dai frequenti mutamenti legislativi in materia. La condanna era stata basata solo sui superamento dei tasso di legge, senza alcun ulteriore approfondimento.
LA DECISIONE DELLA CORTE Ritiene il ricorso è inammissibile in quanto i motivi a sostegno sono manifestamente infondati. Invero il reato per cui si procede è contravvenzionale e pertanto punibile anche a titolo di colpa, senza necessita che l’elemento psicologico dei fatto tipico abbia la forma dei dolo. In ordine ai frequenti mutamenti normativi in materia ed alla difficoltà del cittadino di conoscere la norma penale, va osservato che l’ignoranza lamentata si risolve in un errore sul divieto e non sul fatto (art. 47 c.p.), pertanto non scusabile ai sensi dell’art. 5 c.p., non trattandosi di ignoranza inevitabile, trattandosi di previsioni di norme scritte, regolarmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Quanto alla prova della commissione del reato, va rammentato che questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie dei tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore dei fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione.
Mimmo Carola