Giurisprudenza comunitaria ed ambito di applicazione dell’obbligo di assicurazione dei veicoli.
Molto (o molto poco a seconda della propensione all’ascolto o alla lettura che ciascuno di noi ha) si è sentito parlare della pronuncia della Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 04/09/2018, n. 80/17 secondo cui “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, formulato in termini assai generici, impone agli Stati membri di attuare, nel loro ordinamento giuridico interno, un obbligo generale di assicurazione dei veicoli. Pertanto, ciascuno Stato membro deve garantire che, fatte salve le deroghe previste all’articolo 4 di quest’ultima direttiva, ogni veicolo che stazioni abitualmente sul suo territorio sia coperto da un contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni al fine di garantire, entro i limiti definiti dal diritto dell’Unione, la responsabilità civile relativa a tale veicolo…La nozione di «veicolo» è definita, all’articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, come relativa a «qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo (…)». Tale definizione è indipendente dall’uso che viene fatto o che può esser fatto del veicolo di cui trattasi. Tale definizione milita a favore di una concezione oggettiva della nozione di «veicolo», che è indipendente dall’intenzione del proprietario del veicolo o di un’altra persona di utilizzarlo effettivamente….la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.”
Orbene, quanto questa sentenza incida sull’ambito di applicazione dell’articolo 193 diventa il tema succedaneo. In altri termini: la sentenza della Grande Sezione del Giudice di Lussemburgo è in grado di integrare la locuzione “posti in circolazione sulla strada” (cfr. comma 1 , art. 193 CdS) agli effetti della sanzionabilità della condotta di circolazione “senza la copertura dell’assicurazione”, di cui al comma 2 dell’art. 193?
Ad avviso di chi scrive, la giurisprudenza comunitaria viene a stabilire un principio valido agli effetti civilistici ma non anche agli effetti sanzionatori amministrativi. Peraltro, agli effetti civilistici, la norma che tende ad estendere la proiezione dell’obbligo di copertura assicurativa oltre quella che definiamo (ai sensi del D.Lgs n°285/1992) “strada” già c’è: l’articolo 122 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs n°209/2005), difatti, prevede che “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi…”.
Il concetto di “aree a queste equiparate”, già rende diverso il contenuto dell’obbligo civilistico di assicurare, rispetto all’ambito di applicazione della sanzione prevista dall’art. 193 del Codice della Strada.
Che poi, la giurisprudenza nazionale abbia dato segnali di estensione pretoria del concetto di “strada” quando si tratti di obbligo di copertura assicurativa, questa è storia diversa.
In questa sede è il caso di prendere contezza della sentenza comunitaria per dovere di arricchimento culturale, senza immaginare scenari sanzionatori fantascientifici.
Peraltro, se il Legislatore avesse inteso farsi parte diligente nel dare più marcata adesione alla questione tratteggiata dalla sentenza della Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 04/09/2018, n. 80/17, bene ne avrebbe avuto l’occasione.
Non svelo alcun segreto se richiamo alla memoria l’articolo 23-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. Questa norma, modificando in maniera significativa l’articolo 193 del Codice, bene avrebbe potuto modificare anche il comma 1 che contiene l’ambito spaziale di operatività dell’obbligo cui si riconnette il divieto prescritto al successivo comma 2.
Se tanto non ha fatto, tanto non voleva.