Getto pericoloso di cose e flatulenze viscerali.

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L’articolo 674 del codice penale (rubricato alla voce: getto pericoloso di cose), recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”. Questa è, potenzialmente, l’unica norma del nostro ordinamento idonea a punire, come estremo comico, la condotta di chi scorreggi nell’ascensore condominiale.

Il tema giuridico mi è stato indotto dalla vignetta qui accanto (regalataci da www.bastardidentro.com); tuttavia non è un caso fuori dalla pratica quotidiana quella di ricevere doglianze da cittadini che si lamentino delle altrui “puzze”.

Nel caso, non sottovalutate la denuncia: il tribunale di Bari, recentemente (Sez. I, 03/04/2015), ha sancito che “ai fini della configurabilità del reato ex art. 674 c.p. non è necessario che l’emissione provochi un effettivo nocumento alle persone, essendo invero sufficiente la sua attitudine ad offendere, molestare o cagionare effetti dannosi alle persone”.

Non drammatizziamo, ma -comunque sia- non sottovalutiamo il tema delle immissioni moleste! Il tribunale di Lucca, qualche anno fa, a fronte della circostanza in cui alcuni testimoni avevano riferito di un terribile odore di caffè bruciato che si diffondeva, in particolari orari, nelle loro case, provocando nausea e talvolta anche vomito nonché determinando immissione di fumo nero nelle loro abitazioni, aveva condannato un signore all’ammenda di Euro 200. La Cassazione (penale Sez. III, Sent., 23-03-2015, n. 12019) adita dal prevenuto, rigettò il suo ricorso e stabilì che: “In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti”.

Ergo, se mai dovesse essere presa, la primula (si fa per dire) rossa della foto e se dovessero presentarvi una denuncia a suo carico, per quanto la cosa sia comica, raccogliete la denuncia stessa e date seguito…. Ma senza calcare troppo la mano.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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