E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 149 del 28/06/2016 e, quindi, entrerà in vigore il 13/07/2016, il D.Lgs. n. 116 del 20/06/2016 che ha modificato l’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001.
Più precisamente il provvedimento in parola ha inserito quattro commi all’art. 5-quater, che riportiamo integralmente:
comma 1-bis: Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita’ fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita’ lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
comma 3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) (alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia) , la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione e’ disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4 (Ufficio dei Procedimenti disciplinari), con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile.
comma 3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’Ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e’ convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di
almeno quindici giorni e puo’ farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell’audizione, il dipendente convocato puo’ inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo’ essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L’Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’invalidita’ della sanzione irrogata, purche’ non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4
comma 3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di responsabilita’ e’ esercitata, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilita’ di proroga. L’ammontare del danno risarcibile e’ rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non puo’ essere inferiore a sei
mensilita’ dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia
comma 3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa
adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e’ data notizia, da parte dell’ufficio competente per il procedimento disciplinare, all’Autorita’ giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati
In ultimo l’art. 3 stabilisce che le suindicate disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nessun commento, solo un monito: meditate gente, meditate.