articolo di : Cav. Mario Ricca – Brig. CC. a riposo
Capita sovente che il Comando deve sopperire i controlli per gite scolastiche o controlli alla circolazione stradale per pulman turistici o scuolabus, quindi vediamo insieme cosa dice la legge, facendo attenzione ai controlli di cui sopra.
La Normativa:
Il D.M. 18 aprile 1977, prevede che gli autobus per il trasporto di persone, scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per il trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre al conducente, durante la circolazione, abbiano almeno un estintore a schiuma da 5 Kg. Oppure uno a neve carbonica da 2 Kg ( per gli autobus con più di 32 persone ne occorrono 2 da 2 KG).
D.M.del 18 aprile 1977 : l’ubicazione degli estintori all’interno degli autobus | |
Fino a 30 posti | Un estintore a schiuma da 5 kg o uno da 2 kg a neve carbonica; |
Oltre 30 posti | Un estintore a schiuma da 5 kg o due da 2 kg a neve carbonica. |
Gli estintori sopra specificati possono essere sostituiti da tipi di efficienza equivalente, e devono esser approvati e riconosciuti dal Ministero dell’Interno e omologati ai sensi del D. M. del 7.1.2005 con la norma di riferimento EN 3/7:2004
Gli stessi vanno alloggiati in adeguate nicchie o in opportune sedi in modo che non si muovano durante la marcia.
In caso di sue estintori vanno collocati opposto l’uno dell’altro, ovvero uno vicino al conducente e uno nella parte posteriore del veicolo.
Gli estintori vanno revisionati periodicamente ( ogni sei mesi) da ditte specializzate che appongono una targhetta con punzonatura dell’ultima revisione effettuata, inoltre deve essere controllato periodicamente anche attraverso il manometro per verificare l’effettiva carica ( il manometro deve essere posizionato sulla colorazione verde).
Pertanto, la violazione relativa alla circolazione:
- senza estintore portatile è riconducibile alla violazione di cui all’art.72/13 CdS;
- per l’inefficienza o inidoneo, è riconducibile alla violazione di cui all’art.79/1-4 CdS.
Comunque:
- la violazione per la mancanza o dell’omessa manutenzione degli estintori è riconducibile anche alle sanzioni previste dall’art.43 e dall’art.46 del D.Lgs. 9.4.2008 nr.81 che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €.1.315,20 a €.5.699,20.
Si da atto che in data 14.11.2017 il Ministero dell’Interno dipartimento dei Vigili del fuoco con protocollo dipvvf. DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0015327, emanava una circolare sulla dotazione di estintori che i pulman turistici e scuolabus devono avere, disponendo che quelli a polvere non erano più idonei sostituendoli con quelli a base di acqua o schiuma.
Ora il 23.3.2018 il Ministero dell’interno unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circ. di protocollo nr. 300/A/2436/18/113/31 e 6575/RU, hanno diramato disposizioni in merito prevedendo la graduale sostituzione sugli autobus e scuolabus in circolazione degli estintori a polvere con quelli a base d’acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica.
Nella consapevolezza che tale operazione richieda tempi e modi che devono essere adeguatamente regolamentati, sentite la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e sentite le Associazioni di categoria del settore, dispongono che la sostituzione degli estintori sopraindicati possa essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:
veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data dal 16 aprile 2018 | dovranno essere dotati in ogni caso di estintori a base d’acqua (compresi quelli a schiuma), secondo le prescrizioni riportante nel punto 1 della circolare del ministero del 23.3.2018; |
veicoli immatricolati in precedenza | dovranno essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza della revisione del dispositivo che imponga la sostituzione dell’agente estinguente dell’estintore presente a bordo ( per gli estintori a polvere tale operazione deve essere effettuata ogni 36 mesi )e, comunque, entro 3 anni dalla data della presente circolare. |
Resta sotto inteso che, al fine di tutelare la salute dei passeggeri, il personale di bordo dei veicoli sopraindicati ancora dotati di estintori a polvere dovrà in ogni caso essere reso edotto che tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri.
Cav Ricca Mario
Brigadiere dei Carabinieri in quiescenza.