diniego di rimborso delle spese legali in caso di conflitto di interessi del dipendente, anche se il procedimento penale si conclude con archiviazione:

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Consiglio di Stato (Sez. II, Sent. n. 2028 dell’11 marzo 2025)

Le spese legali sostenute dai dipendenti pubblici per la difesa in procedimenti penali sono rimborsabili a carico dell’Amministrazione esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il procedimento sia originato da fatti o atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali; b) il procedimento si concluda con provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente; c) non sussista conflitto di interessi tra il dipendente e l’amministrazione di appartenenza.

Il conflitto di interessi si presume in ogni caso in cui la condotta del dipendente, pur non penalmente rilevante, risultinon conforme ai doveri d’ufficio per mancanza di diligenza, cura o correttezza o  viziata da superficialità o disorganizzazione tale da ledere l’interesse pubblico alla regolare esecuzione delle funzioni.

L’assenza di un procedimento disciplinare non preclude l’accertamento del conflitto di interessi ai soli fini della valutazione della spettanza del rimborso, che resta subordinata a un comportamento irreprensibile, conforme ai principi di correttezza e diligenza funzionale.

 vedi:

cons-stato-sez. II, Sent. n. 2028 dell’11 marzo 2025

l’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito in L. 23 maggio 1997, n. 135 dispone che:Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”

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