Il danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede.

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L’abrogazione di taluni reati, secondo quanto previsto dal D.Lgs n°7/2016, ha comportato effetti concreti in un giudizio di merito, in relazione a fatti di danneggiamento (fattispecie esclusivamente a matrice dolosa di cui all’art. 635 cp) maturati in pubblici parcheggi. Difatti, un Tizio, veniva proscioloto in primo grado, ma –proposto ricorso il P.G- la vicenda si capovolgeva in sede di legittimità.

Cass. Pen Sez. II, n°24131 del 16 maggio 2017, ritiene –in relazione all’azione di chi urti violentemente un veicolo fermo in un parcheggio in modo doloso (quindi con il puro intento di danneggiare) che tale condotta: “non è affatto interessata dalle disposizioni in materia di abrogazione di reati previste dal d. Igs. 7/2016, a seguito della cui introduzione continua a essere previsto come reato, ai sensi dell’ art. 635, comma 2, n. 1, c.p. nella sua attuale formulazione, il danneggiamento delle cose altrui indicate nel numero 7 dell’ art. 625 c.p.. Non vi dubbio poi sul fatto che un’ imputazione del tenore sopra indicato riguardi il danneggiamento di una cosa esposta alla pubblica fede. La giurisprudenza di questa corte ha infatti chiarito che la ratio dell’ aggravamento della pena previsto dall’ art. 625 n. 7, terza ipotesi, c.p., non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l’ altrui bene da parte di ciascun consociato; è perciò possibile ritenere che questa condizione possa sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato a cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (si veda in questo senso Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006 – dep. 15/03/2006, Giuliano, Rv. 23397801)”.

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