Tra le strutture ricettive extralberghiere, le country house, definite dalla normativa regionale come attività ricettive in residenze rurali, rappresentano una formula sempre più apprezzata da chi cerca un turismo lento, a contatto con la natura e lontano dai centri urbani.
In Campania, questa tipologia ricettiva è disciplinata dalla Legge Regionale n. 17 del 24 novembre 2001, che ne definisce caratteristiche, requisiti e servizi minimi.
Cosa si intende per country house
La legge regionale 17/2001 all’articolo 6 stabilisce che per country house si intendono le attività ricettive svolte in fabbricati rurali o case padronali, situate fuori dai centri urbani, in Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che ricadono anche in parte nelle delimitazioni di parchi nazionali o regionali.
Dette strutture possono essere composte da:
- camere con eventuale angolo cottura;
- più fabbricati, purché facenti parte della stessa pertinenza di terreno.
La denominazione “country house” può essere utilizzata in alternativa a quella ufficiale di attività ricettiva in residenza rurale.
Requisiti strutturali e urbanistici
Gli immobili destinati a country house devono:
- essere conformi alle prescrizioni edilizie e igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali;
- mantenere le caratteristiche tipiche dell’edilizia rurale, nel rispetto della destinazione d’uso ammessa.
Un elemento fondamentale è la presenza di una pertinenza di terreno di almeno 8.000 mq, che può essere utilizzata anche per attività ricreative e di animazione all’aperto.
Servizi minimi obbligatori
La normativa regionale, nello specifico all’allegato E) della LR 17/2001, prevede una serie di servizi minimi, che devono essere garantiti agli ospiti. Tra i principali:
- lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera;
- un bagno completo di Wc, doccia e lavabo ogni due camere;
- pulizia quotidiana dei locali;
- fornitura e cambio della biancheria (compresa quella da bagno) ad ogni cambio cliente e almeno due volte a settimana;
- servizio di prima colazione;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento nella stagione invernale;
- chiamata di allarme nei servizi.
Requisiti del gestore e della struttura per l’apertura
L’avvio e la successiva gestione dell’attività richiedono il possesso di specifici requisiti, distinti in soggettivi e oggettivi.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, essi si suddividono in morali e professionali. I requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’eventuale preposto alla gestione dell’attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dal rappresentante (institore o procuratore) e dai soci. Tali requisiti sono quelli previsti dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), oltre a quelli stabiliti dalla normativa antimafia contenuta nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che richiede l’assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Inoltre, nel caso di esercizio di attività di vendita o somministrazione, è necessaria l’assenza delle cause ostative previste dall’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Sotto il profilo professionale, i requisiti previsti dall’articolo 71, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 59/2010 devono essere posseduti dal titolare o dal soggetto preposto alla somministrazione di alimenti e bevande, ma soltanto qualora tale attività sia svolta anche nei confronti di soggetti esterni alla struttura, diversi dai soli alloggiati, dai loro ospiti o dai partecipanti a manifestazioni e convegni organizzati presso la struttura stessa.
I requisiti oggettivi riguardano invece i locali in cui l’attività viene esercitata. È necessario, innanzitutto, che il titolare abbia la disponibilità dell’immobile (a titolo di proprietà, locazione, comodato o altro titolo idoneo). I locali devono avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività esercitata e conforme agli strumenti urbanistici comunali, nonché essere in possesso dell’agibilità ai sensi dell’articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
È inoltre richiesto il requisito della sorvegliabilità dei locali, secondo quanto previsto dall’articolo 153 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e, per gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico e non riservati ai soli ospiti, dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564.
Devono essere rispettate anche le norme in materia di igiene dei prodotti alimentari, qualora si svolgano attività di produzione, trasformazione o somministrazione di alimenti, con conseguente obbligo di notifica sanitaria. Analogamente, occorre osservare la disciplina relativa alle insegne di esercizio e quella concernente l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.
Infine, è necessario il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, che varia in base alla tipologia e alla capacità ricettiva della struttura, con riferimento ai decreti ministeriali 9 aprile 1994, 6 ottobre 2003, 14 luglio 2015, 3 agosto 2015, 9 agosto 2016 e al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Adempimenti amministrativi per l’apertura
Per avviare e gestire un’attività ricettiva è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, oppure all’ente che gestisce il SUAP in forma associata. Con la SCIA il titolare autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e l’attività può iniziare dalla data stessa di presentazione.
La SCIA può comprendere anche eventuali servizi accessori rispetto all’alloggio, come la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita di giornali, riviste, materiale fotografico, cartoline e francobolli. Se tali servizi sono riservati esclusivamente agli ospiti della struttura, ai loro accompagnatori o ai partecipanti a eventi e convegni organizzati nei locali, è sufficiente un’unica SCIA. Qualora, invece, la somministrazione o la vendita siano rivolte anche a soggetti esterni, è necessario integrare la pratica con ulteriori SCIA specifiche, ad esempio quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.
Nel caso in cui l’attività comporti operazioni di preparazione, trasformazione, manipolazione o distribuzione di alimenti, alla SCIA deve essere allegata la notifica sanitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 852/2004, necessaria per la registrazione presso l’ASL ai fini del rispetto della normativa in materia di igiene alimentare.
Il SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati. In caso di accertata carenza dei presupposti, può adottare un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e ordinare la rimozione degli eventuali effetti dannosi. Se la situazione è sanabile, viene assegnato un termine – comunque non inferiore a trenta giorni – entro il quale l’interessato può regolarizzare la propria posizione.
L’installazione di insegne è soggetta alla disciplina prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oltre che agli eventuali regolamenti comunali vigenti in materia di pubblicità.
Qualora siano necessari titoli abilitativi ambientali previsti dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, confluiti nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – come, ad esempio, il nulla osta in materia di impatto acustico o l’autorizzazione allo scarico – il SUAP indice una conferenza di servizi per acquisire il relativo provvedimento. In tali ipotesi la SCIA deve essere presentata contestualmente alla domanda di AUA e la sua efficacia resta sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione ambientale. L’AUA non è invece richiesta nel caso di comunicazione o richiesta di assimilazione degli scarichi idrici ai reflui domestici ai sensi del regolamento regionale 24 settembre 2013, n. 6, essendo sufficiente la trasmissione della documentazione all’Autorità d’Ambito tramite il SUAP.
Infine, nell’ambito degli obblighi identificativi delle strutture ricettive, è previsto l’utilizzo del Codice Unico Identificativo Regionale (CUSR), istituito dalla Legge Regionale n. 16/2019, da indicare in tutte le attività di promozione, comunicazione e commercializzazione della struttura, nonché per l’accesso a eventuali contributi regionali. Il CUSR è rilasciato dal Comune in cui è ubicata la struttura attraverso il sistema informatico regionale “Sinfonia Turismo Smart”.
A livello nazionale è inoltre obbligatorio il Codice Identificativo Nazionale (CIN), introdotto dal Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 e successivamente disciplinato dalla normativa di conversione e dai provvedimenti attuativi ministeriali. Il CIN deve essere richiesto tramite la piattaforma ministeriale dedicata ed esposto negli annunci pubblicati su portali online, siti web e in ogni forma di pubblicità dell’alloggio, nonché all’esterno della struttura secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Obblighi successivi all’apertura
- Comunicazione dei prezzi
Ogni affittacamere deve inviare alla Regione Campania, due volte all’anno (entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre), la comunicazione dei prezzi minimi e massimi applicati, oltre ai servizi offerti.
- Comunicazione degli ospiti alle autorità
Come previsto dalla normativa nazionale sulla pubblica sicurezza, tutti i gestori di strutture ricettive devono comunicare alla Questura i dati degli ospiti entro 24 ore dal loro arrivo, tramite il portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato.
- Comunicazione statistica all’ISTAT
Entro il 5° giorno di ogni mese, è obbligatorio trasmettere all’Istat i dati sul movimento turistico (numero di ospiti, nazionalità, permanenza, ecc.).
Sanzioni in caso di irregolarità
L’accertamento delle violazione e l’irrogazione delle sanzioni sono attuate in conformità delle leggi regionali vigenti in materia, i proventi sono devoluti ai Comuni, che sono anche autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto.
| Violazione: Avviare l’attività senza SCIA art. 15 c1. Sanzione Da 2.000 a 10.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 3333,33 € |
| Violazione: Omissione dell’esposizione delle tariffe art 15 c2. Sanzione Da 300 a 900 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 300,00€ |
| Violazione: Applicazione di prezzi diversi da quelli dichiarati art 15 c3. Sanzione Da 500 a 2.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 666,66€
Violazione: Omissione comunicazione delle tariffe entro i termini stabiliti art 15 c4SanzioneDa 300 a 900 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 300,00€ |
| Violazione: Superamento della capacità ricettiva consentitaart 15 c5. Sanzione Da 500 a 2.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 666,66€ |
| Violazione: Mancata comunicazione dei dati degli ospiti all’ISTAT 15 c6. Sanzione € 100,00 NO PMR |
| Violazione: Pubblicità ingannevole su servizi o caratteristiche della strutturaart 15 c7. Sanzione Da 500 a 3.000 euro PMR entro 60 gg pari ad 1/3 del massimo 1.000,00€ |
| Recidiva (3 violazioni nello stesso anno) di una delle violazioni precedenti comporta la sospensione dell’attività da 3 a 6 mesi.
Violazione: Mancata comunicazione degli alloggiati presso la struttura all’autorità di Pubblica Sicurezza: violazione degli articoli 109 e 17 del RD 773/31 sanzionato con arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 206 €, l’autorità competente è il tribunale ordinario. Sanzione accessoria sospensione dell’attività. Violazione: la mancata esposizione del CIN L’art.13-ter DL 145/2023 dispone che, “fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. “Inoltre, i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti”.comporterà una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro; PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.000,00€ Violazione: per chi affitta senza codice, la sanzione prevista è compresa tra 800 e 8.000 euro; PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.600,00€ Violazione: i gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza, come l’installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e la presenza di estintori, possono essere sanzionati con una sanzione che va da 600 a 6.000 euro; PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.200,00€ Per le sanzioni riguardanti il CIN ci sono due importanti e significativi approfondimenti i ai seguenti link : https://www.passiamo.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025/ |



