Costruzione dehors – occorre il permesso a costruire

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La Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n. 21988 del 28 aprile 2016, ha stabilito che occorre il permesso a costruire per la costruzione di dehors con pedana delimitata da piccola ringhiera in ferro, chiusa lateralmente con pannelli modulari e copertura, con posizionamento di tavolini e sedie, al servizio di un esercizio di somministrazione.

La mancanza di tale permesso configura ipotesi di reato per violazione delle norme in materia edilizia, art. 44 del D.P.R. 380/2001 e art. 633 e 639-bis C. P..

Ritengono gli “Ermellini” che tale struttura, posta su suolo pubblico, per la sua peculiarità di occupazione di spazio esterno ad un pubblico esercizio, attrezzata con arredi, costituisce “una nuova volumetria suscettibile di autonoma utilizzazione”. Ed inoltre, non può essere neanche definita struttura precaria, atteso che “la precarietà  non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dall’utilizzatore, sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, l’opera deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo e deve, inoltre, essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell’uso (vedi, da ultimo,, Sezione 3, Sentenza n. 966 del 26.11.2014)”.

Sottolinea, infine,  la Corte che la struttura realizzata occupa una superficie della strada destinata alla sosta dei veicoli, utilizzando a vantaggio privato il suolo pubblico che ha una diversa destinazione.

Per quanto innanzi, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso presentato avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che rigettava, a sua volta, la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso Tribunale, confermava la decisione del Tribunale e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Si allega la Sentenza n. 21988 del 28 aprile 2016.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez 3 sentenza 21988 del 26 maggio 2016

 

 

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