Contratti di appalto – imposta di bollo e registrazione – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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L’articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che “Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo […] l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Il predetto articolo stabilisce, inoltre, che  l’imposta di bollo è corrisposta in un’unica soluzione al momento della stipula del contratto in proporzione al suo valore.

L’allegato I.4 prevede inoltre che “Il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

L’articolo 2 del suddetto allegato stabilisce che «Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13,punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».

Le nuove disposizioni si applicano solo ai procedimenti avviati a partire dal 1° luglio 2023

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 446 del 9 ottobre 2023, ha chiarito che , come precisato nella  circolare 22/E del 28 luglio 2023 , il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura […]in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e che, quindi, con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.

Pertanto, in relazione alla fase di registrazione, non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

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