Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 338/2026: quando il TAR sbaglia bersaglio, la decisione è nulla

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La sentenza n. 338/2026 del Consiglio di Stato (Sezione VII) è una pronuncia che va letta con attenzione, perché ricorda – senza troppi giri di parole – che il giudice amministrativo deve decidere sugli atti realmente impugnati e sui motivi effettivamente dedotti. Quando questo non accade, non siamo davanti a una semplice motivazione carente, ma a un vizio ben più grave: la nullità della sentenza.

La vicenda nasce da un contenzioso edilizio piuttosto classico. I proprietari realizzano un manufatto destinato a parcheggio pertinenziale; il Comune adotta un’ordinanza di demolizione e nega il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti impugnano entrambi i provvedimenti, sostenendo, tra l’altro, l’applicabilità della disciplina regionale campana sui parcheggi pertinenziali (art. 6, comma 2, L.R. n. 19/2001).

Il problema, però, emerge nella sentenza di primo grado.

Il TAR, infatti, decide la causa come se fosse stata impugnata solo l’ordinanza di demolizione, ignorando del tutto il diniego di sanatoria. Non solo: confonde i piani, sovrappone i motivi e finisce per respingere la censura sul mancato preavviso di rigetto (art. 10-bis l. n. 241/1990) trattandola come se riguardasse un atto vincolato, richiamando argomentazioni tipiche dell’art. 7 e dell’ordine di demolizione.

È proprio questo corto circuito logico-giuridico che porta il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 338/2026, a intervenire in modo netto.

Il Collegio chiarisce che non si tratta di una semplice violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né di una motivazione “debole” o insufficiente. Qui la motivazione scende sotto il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., perché il giudice di primo grado ha completamente travisato l’oggetto del giudizio, omettendo di esaminare uno dei due atti impugnati e le relative censure.

La sentenza n. 338/2026 richiama espressamente la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria sul carattere eccezionale del rinvio ex art. 105 c.p.a., ma chiarisce che il rinvio è inevitabile quando la decisione di primo grado risulta incomprensibile, incongrua o fondata su un evidente travisamento dei fatti processuali.

Ed è proprio ciò che accade nel caso di specie: il TAR non affronta affatto il nodo centrale della controversia, ossia la possibile applicabilità della normativa regionale sui parcheggi pertinenziali, che – se ritenuta fondata – avrebbe potuto incidere direttamente anche sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Per questo motivo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 338/2026, accoglie l’appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia la causa al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, affinché riesamini la vicenda pronunciandosi correttamente su tutti gli atti e su tutti i motivi dedotti.

CdS 338_2026

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