Per l’amore del cielo, che nessuno pensi che io non voglia che si espletino concorsi per impinguare le già esangui energie umane dei corpi e servizi di Polizia Municipale!
Tuttavia, con i tempi che corrono, si rischia di frustrare le aspettative di persone che, dopo anni di studio e magari di gavetta come “stagionale”, avendo vinto il concorso, resti attinto dalla dichiarazione di nullità del contratto di lavoro legata alla violazione delle norme imperative che imponevano, giustappunto, di non espletare concorsi.
Non mi dilungo oltre, ecco cosa dice, in un suo parere, la sezione Lombardia della Corte dei conti (Delibera, 16/11/2015, n. 416).
“A differenza della disciplina tesa al riassorbimento generale del personale delle province e delle città metropolitane (art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014), l’art. 5, D.L. n. 78 del 2015 non fa riferimento a contingenti assunzionali, né derivanti dalle cessazioni degli esercizi 2014 e 2015 (da destinare, come noto, all’assunzione di soli vincitori di concorso o al personale degli enti di area vasta), né dal precedente triennio 2011-2013 (utilizzabili anche per effettuare liberamente assunzioni dall’esterno), ma permette/impone ai comuni (a prescindere dalla presenza di capacità assunzionali) di assumere il personale di polizia provinciale (con divieto di assunzioni alternative fino al completo riassorbimento). Per le ragioni sopra esposte, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, da parte di un comune, di agenti di polizia municipale, ricade nello spettro applicativo del divieto di cui all’art. 5, comma 6, D.L. n. 78 del 2015, convertito dalla L. n. 125 del 2015, e nella conseguente sanzione della nullità”. (Fonte: quotidiano enti locali 2015)