Competenza della Polizia Municipale su tutto il territorio e rilevanza del “locus commissi delicti”.

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Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dall’art. 13 della l. n. 689 del 1981, a compiere legittimamente, nell’intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, restando l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all’accertamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza.

Né su quest’ultima indice la tipologia di strada che attraversa tale territorio.

Pertanto, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.

Questa la massima che si estrae da Cass. civ. Sez. II Ord., 08/02/2019, n. 3839.

Per capirne il senso, andiamo al fatto.

 Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto competente la polizia municipale di Penne all’accertamento di un’infrazione – consistente nell’omessa tempestiva richiesta di aggiornamento della carta di circolazione a seguito di trasferimento di proprietà; anche a dispetto del fatto che la consumazione della violazione era avvenuta -nella specie- nel Comune di Chieti, ove ha sede del Dipartimento dei Trasporti, MCTC, competente per tale adempimento, i Magistrati non si sono fatti trarre in inganno dallo “strisciante” ricorso; correttamente i giudici hanno valorizzato il luogo dell’accertamento della violazione per confermare la competenza dell’organo accertatore, facendo pacifica applicazione dei principi della L. 689/1981.

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