Ma….a chi compete adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti ? Sulla questione…ancora il Consiglio di Stato

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Il Responsabile del Settore Vigilanza di un Comune, intimava all’ANAS, con apposita ordinanza, ai sensi dell’art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 22 del 1997 (si legga, art. 192, D.lgs. 152 del 2006, Testo Unico Ambientale), di procedere entro 30 giorni dalla notifica di tale ordinanza alla rimozione dei rifiuti abusivamente abbandonati in una zona limitrofa ad una strada statale, nel territorio del suo Comune, lo smaltimento a propria cura e spese, esibendo poi al Comune la prova dell’avvenuto smaltimento.
La s.p.a. ANAS impugnava l’ordinanza avanti al TAR territorialmente competente, eccependo, tra l’altro il proprio difetto di legittimazione passiva e l’incompetenza del Dirigente comunale in luogo del Sindaco, come disposto dal citato art. 192, T.U.A.

Decreto legislativo, 03 aprile 2006 n° 152

Art. 192.
Divieto di abbandono

  1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
  3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 25, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
  4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Con la sentenza n. 57, dello scorso 11 gennaio 2016, il Consiglio di Stato ha riconosciuto, in tale situazione, la competenza del Sindaco, per l’adozione della relativa ordinanza di rimozione dei rifiuti. Per la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, l’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, è una disposizione speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2.
La disposizione sopravvenuta prevale sul disposto dell’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (Cons. Stato, V, 29 agosto 2012, n. 4635; id., 12 giugno 2009, n. 3765; id., 10 marzo 2009, n. 1296; id., 25 agosto 2008, n. 4061).

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