La giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai, da tempo, riconosciuto che, ai fini dell’esonero del custode dalla responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato. Tuttavia la sussistenza del concorso del fatto colposo del danneggiato va adeguatamente provata in giudizio; in mancanza della prova del fatto colposo del danneggiato, a norma dell’articolo 2051 cc, l’ente proprietario della strada è tenuto a risarcire il danno a chi, utilizzando la tratta stradale, impatti contro un ingombro presente sulla stessa.
Questo è quanto si può desumere dalla interessante sentenza n°7086 del 19 aprile 2015, pronunciata dalla sezione terza della Corte di cassazione; nel caso di specie la conducente di un veicolo aveva urtato contro una grondaia posizionata sulla sede stradale dagli operai di una ditta incaricata dello svolgimento di alcuni lavori ed aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, ex art. 2015 cc, in solido dalla ditta incaricata dei lavori e dal Comune, in quanto ente proprietario della strada.
Tanto il giudice di prime cure quanto il giudice di appello hanno dato torto alla ricorrente sul presupposto che la conducente avrebbe ben potuto avvistare l’ostacolo e che, pertanto sussisteva la sua colpa, utile ad integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere la sussistenza della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia.
La Cassazione ribalta questo esito chiedendosi dove sia la prova di questa colpa della conducente, atteso che i giudici di merito l’avevano dedotta da elementi non comprovati e contraddittori.
Due, pertanto, sono le indicazioni significative emergenti dalla sentenza:
1) sul piano del puro diritto civile, va evidenziato che la sentenza è procurata dalla persistente intenzione del datore di lavoro della conducente del veicolo di vedersi rifondere il danno consistente nella impossibilità di fruire del lavoro della propria dipendente, per fatto illecito causato da terzi (applicazione della nota sentenza “Meroni”).
2) Sul piano del ruolo della polizia municipale, si deve rimarcare che, se si vuole che il comune non paghi risarcimenti, magari non dovuti, anche in casi come quelli trattati dalla sentenza, occorre rilevare il sinistro ed evidenziare eventuali colpe del conducente (se sussistenti); leggendo la sentenza appare evidente che ci fosse la violazione dell’articolo 141 del codice della strada da parte della conducente danneggiata. Tuttavia, nessuno ha provato questa colpa, nessuno ha cristallizzato in un “verbale di contestazione” detta realtà e, per l’effetto, il comune dovrà pagarne le conseguenze.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo