Le corsie preferenziali riservate ai mezzi del trasporto pubblico possono essere inibite anche ad altre categorie di veicoli come, ad esempio, quelli di noleggio con conducente.
L’ordinanza istitutivo di tale divieto è stata impugnata da un titolare di licenza di noleggio con conducente ed il Tar Puglia, con sent. n. 50 del 16/01/2018 ne ha dichiarato l’illegittimità perché adottata in violazione dell’art. 11 comma 3 della L. 15/92 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
Tale norma consente l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici anche ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.
Conseguenza logica è che non può limitarsi l’utilizzo delle “corsie preferenziali” solo a particolari tipologie di veicoli escludendone, però, quelle che per legge possono usufruirne.