Il Consiglio di Stato, Sez. IV, Ordinanza 15 settembre 2020, n. 5454, ha chiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire se a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell’articolo 192 – d.lgs. n. 152/2006 – pur se il curatore fallimentare – in un’ottica di continuità – gestisce proprio il patrimonio del bene della società fallita e ne ha la disponibilità materiale.
Con la decisione del 26 gennaio 2021, n. 3 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha accolto la tesi sostenuta dalla Sezione IV, affermando il seguente principio di diritto: «ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 192, comma 3, d. lgs. n. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare».
La pronuncia ha chiarito che la declaratoria di fallimento non determina alcun fenomeno successorio fra il fallito e la Curatela fallimentare, non potendosi il Curatore considerare quale “avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti”.
Tuttavia, l’obbligo di rimozione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”), è a carico del Curatore fallimentare in quanto, dopo la dichiarazione di fallimento, egli diviene detentore dei beni della società fallita sin dal momento di predisposizione dell’inventario degli stessi, ai sensi degli articoli 87 e ss. della legge 21 ottobre 2021, n. 147 (cd. “Legge fallimentare”).
Nello specifico, la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare “beni negativi”), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti.
Assume rilievo, dunque, la nozione di detenzione che l’Adunanza Plenaria n. 3/2021 identifica con la “disponibilità materiale dei beni”, ed ossia con “la titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l’amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati”.
Al riguardo, occorre precisare che la detenzione dei beni del fallito è acquisita ipso iure dalla Curatela fallimentare al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’articolo 133, co. 1, c.p.c., non potendo ascriversi all’inventario una valenza di natura costitutiva di cui ne è privo.
Una volta accettata la nomina disposta dal Tribunale fallimentare, infatti, il Curatore fallimentare è tenuto a taluni determinati adempimenti materiali, quali:
- in primo luogo, l’apposizione dei sigilli ai sensi dell’articolo 84 L.F. sui beni del debitore, secondo le modalità previste dagli articoli 752 e ss. c.p.c., con l’assistenza del cancelliere che redigerà il relativo processo verbale;
- la trascrizione della sentenza su eventuali immobili e mobili registrati, al fine di pubblicità notizia, dal momento che nei confronti dei terzi la sentenza di fallimento è opponibile dalla data di annotazione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, co. 2, Legge fallimentare.;
- la redazione dell’inventario dei beni rientranti nella massa fallimentare ai sensi degli articoli 769 e segg. c.p.c., in quella sede prendendo in consegna i beni mobili e dovendo provvedere alla notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici affinché ne curino la trascrizione nei pubblici registri in relazione ai beni immobili o mobili registrati (articolo 88, Legge fallimentare).
Come è agevole evincere si tratta di adempimenti che, in quanto propedeutici a tutelare il patrimonio fallimentare da possibili atti di distrazione, devono ritenersi privi di una propria valenza costitutiva, perfezionandosi l’acquisizione alla massa fallimentare dei beni del fallito automaticamente con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, secondo quanto chiarito dall’articolo 42, Legge fallimentare.
Su tali basi argomentative, la Plenaria, nella decisione citata, ha, pertanto, enunciato i seguenti principi:
- a) “la curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, […] anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell’esimente di cui all’art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata”;
- b) nella sua qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz’altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero;
- c) “poiché l’abbandono di rifiuti e, più in generale, l’inquinamento, costituiscono ‘diseconomie esterne’ generate dall’attività di impresa (cd. “esternalità negative di produzione”), appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell’imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento”.
I sopra esposti principi sono stati ribaditi ed integralmente recepiti, prima, nella sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 1° febbraio 2024, n. 77, poi, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2025, n. 483.



