Buona fede ed errore di fatto in materia edilizia

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Cass. pen., sez. III, 04/09/2014, n. 36852.

L’errore su legge diversa da quella penale (art. 47, comma terzo, cod. pen.) non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale.

Può invocarsi la scriminante nel caso in cui si affermi di non conoscere il precetto penale anche nel caso di modesti interventi edilizi ?

La Cassazione penale non sembra essere d’accordo con tale tesi, anche perché è necessario allegare la prova rigorosa di aver fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge.

 Preliminarmente la Corte ha ribadito che le opere di pavimentazione di un suolo con impiego di conglomerato cementizio importano una modificazione dello stato dei luoghi ottenuta con attività costruttiva che richiede la concessione edilizia.

 

 

 Ne consegue che nell’ipotesi di esecuzione di un intervento edilizio in assenza di permesso di costruire non ricorrono gli estremi dell’errore di fatto allorquando l’imputato abbia male interpretato una pur chiara disposizione di legge e non si sia premurato di consultare il competente ufficio per conoscere quali adempimenti egli avrebbe dovuto compiere, erroneamente formandosi il convincimento soggettivo, sulla base di un provvedimento della pubblica amministrazione riguardante opera edilizia diversa da quella abusivamente realizzata, che non fosse necessario alcun titolo abilitativo per la realizzazione di quest’ultima.

 In pratica l’essere stato autorizzato ad eseguire una recinzione di un fondo, non può invocarsi l’errore nel caso in cui in luogo della recinzione, si realizzi una pavimentazione in cemento armato.

Il principio di diritto affermato dalla Corte Suprema è il seguente:

«Nell’ipotesi di esecuzione di un intervento edilizio in assenza di permesso di costruire non ricorrono gli estremi della buona fede con efficacia esimente ex art. 5 c.p., nell’interpretazione datane dalla Corte cost. con la sentenza n. 364/1988, allorquando l’imputato abbia male interpretato una pur chiara disposizione di legge e non si sia premurato di consultare il competente ufficio per conoscere quali adempimenti egli avrebbe dovuto compiere, erroneamente formandosi il convincimento soggettivo, sulla base di un provvedimento della pubblica amministrazione riguardante opera edilizia diversa da quella abusivamente realizzata, che non fosse necessario alcun titolo abilitativo per la realizzazione di quest’ultima».

Michele Orlando

 

P.A.sSIAMO

 

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