Sono passati due anni dalla pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del “Regolamento (UE) n. 165/2014, il quale abrogava il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada”.
La novella legislazione europea abrogava quanto era stato emanato nel Regolamento n. 3821/85, il quale tuttavia troverà ancora applicazione a titolo transitorio fino a quando gli atti di esecuzione di competenza della Commissione non saranno operativi.
Si deve sottolineare che ogni riferimento al Regolamento abrogato, cioè il 3821/85, contenuto in altre fonti normative deve, essere inteso come fatto al nuovo Regolamento n. 165/2014.
Le disposizioni del nuovo regolamento, formalmente sono entrate in vigore dal 1° marzo 2015, la cui efficacia è stata fissata a partire dal 2 marzo 2016, ad eccezione di alcuni articoli già operativi da far data dal 2 marzo 2015:
Orbene, a decorrere dal 02 marzo 2016 quanto dettato dall’articolo 33, Responsabilità delle imprese di trasporto, che si riporta per una attenta lettura, avrà la sua efficacia.
1. Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.
Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo. Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell’apparecchio installato a bordo del veicolo.
Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l’impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.
2. Le imprese di trasporto conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per conformarsi all’articolo 35, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciano una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. Le imprese di trasporto forniscono altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono, assieme agli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.
3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.
Per correttezza deontologica, questa norma era già in essere, infatti, se analizziamo il dettato di cui all’art. 14 del Regolamento CEE n. 3821/85, in esso veniva riportato quanto segue: “ Articolo 14
1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologati atti ad essere utilizzati nell’apparecchio montato a bordo del veicolo. 2. L’impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.”
Sul nesso dei fogli di registrazione, è opportuna un’analisi di cui all’art. 35 del Reg. 165/14 UE, il quale così detta:
“Articolo 35 Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati
1. Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti devono conservare il foglio di registrazione o la carta del conducente deteriorati insieme con qualsiasi foglio di registrazione di riserva utilizzato per sostituirlo.
2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:
a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.”
Come si nota, vi è un rimando all’art. 34 paragrafo 5 lett. B), che così detta:
“Articolo 34 Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione
5. I conducenti:
a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell’ora sul foglio di registrazione e l’ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo;
b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
i) sotto il simbolo : il tempo di guida;
ii) sotto il simbolo : «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti;
iii) sotto il simbolo : «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE;
iv) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo.”
In capo a ciascun conducente, di un veicolo munito di tachigrafo analogico, lo stesso deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
a) all’inizio dell’utilizzazione del foglio di registrazione, cognome e nome;
b) data e luogo in cui hanno luogo l’inizio e la fine dell’utilizzazione del foglio;
c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio di registrazione;
d) la lettura del contachilometri:
i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
ii) alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente;
e) se del caso, l’ora del cambio di veicolo.
Questa norma è dettata del medesimo articolo paragrafo 6 del già citato Reg. 165/14 UE.
In capo alla disciplina dell’uso dei dischi di registrazione, trova applicazione il dettato di cui all’articolo 19 della Legge 727/78 che punisce tutte le violazioni che concorrono al Regolamento CEE 3821/85, oggi superato dal Reg. 165/14 UE, per il quale l’articolo 179 non prevede espressamente alcuna sanzione, ovvero lo identifichiamo come norma residuale di una legge complementare.
La contestazione dell’articolo 19 Legge n.727/78 riguarda la violazione di cui:
– inserimento di fogli di registrazione del tipo non omologato ( se la tipologia del foglio di registrazione inserito è atta ad alterare le indicazioni del cronotachigrafo si contesta l’articolo 179).
– omessa compilazione dei dati da inserire manualmente sul foglio di registrazione (nome e cognome, data, chilometri iniziali, ecc..).
– utilizzazione di un foglio di registrazione deteriorato, illeggibile o sporco.
– irregolarità nella corrispondenza dell’ora effettiva con quella di registrazione (esempio per ora legale o per distacco alimentazione a seguito di riparazione in officina).
– impossibilità di esibire i fogli di registrazione della settimana in corso e dell’ultimo giorno di guida della settimana precedente che ha lavorato
– il permanere del foglio di registrazione oltre le 24 ore, purché la sovrapposizione dei tracciata sia chiaramente identificabile.
– la violazione di cui al predetto articolo 19 Legge n.727/78 si contesta anche al datore di lavoro del conducente del veicolo quando non conserva i fogli di registrazione per almeno 1 anno.
A questo proposito ritengo utile un quesito nel quale lessi che un conducente, non apportava la chiusura dei dati sul foglio di registrazione, quali la destinazione finale, i kilometri finali e la differenza tra essi.
Qui trova applicazione il disposto sanzionatorio di cui all’art. 19 della Legge 727/78.
È sottinteso che le sanzioni di cui alla citata legge debbano confluire nel capitolo relativo alle sanzioni del codice della strada, secondo le ordinarie regole previste dall’articolo 208 del codice della strada.
Questo è sopportato dal dettato di cui all’art. art.179 Cronotachigrafo e limitatore di velocita, comma 10 che così detta:
“Gli articoli 15, 16 e 20 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della Legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.”
Per quanto attiene alla responsabilità dell’impresa, l’art. 174 del codice della strada, Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, al comma 14 prevede che l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.304,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Per quanto attiene all’articolo 10 del Regolamento 561/2006/CE, esso, stabilisce che l’azienda di trasporto è obbligata allo scarico e conservazione dei dati registrati dal tachigrafo sia esso analogico che digitale.
Il conducente “non” munito di carta tachigrafica deve avere con sé, per poterli presentare aogni richiesta agli agenti di controllo,i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli dei 28 giorni precedenti, nel caso in cui il veicolo sia munito di cronotachigrafo analogico.
Il conducente, titolare della carta del conducente deve esibire la stessa agli organi di polizia, oppure i documenti di stampa, prodotti dall’apparecchio di controllo digitale, relativi a gruppi ditempi di guida, altre mansioni, tempi di disponibilità, interruzioni e riposi, nel caso in cui ilconducente abbia guidato un veicolo munito di tale tipo di apparecchio di controllodurante la giornata in corso e nei 28 giorni precedenti, questo quando lo stesso guida un veicolo con tachigrafo digitale.
Nel caso in cui il conducente abbia utilizzato mezzi con due dispostiti diversi, guida promiscuaanalogico e digitale, il conducente in sede di controllo deve esibire i fogli di registrazione relativi ai giorni in cui ha guidato un veicolo dotato delsistema di registrazione analogico e la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema diregistrazione digitale.
Il D.M. 31.03.2006, che norma le Modalità di conservazione e trasferimentodati dal tachigrafo digitale introdotto dalRegolamento (CE) n. 2135/98, così detta sulle responsabilità.
1. Obbligo di trasferimento e diconservazione dei dati dell’apparecchio dicontrollo da parte delle imprese di trasporto.
Le imprese di trasporto sono tenute a custodire idischi tachigrafici per il periodo previsto dallavigente normativa al fine di consentire alpersonale ispettivo di effettuare i relativi controlli.
L’operazione di trasferimento dei dati daitachigrafi digitali e dalle carte conducente,secondo le modalità previste dall’allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve essereeseguita dalle imprese di trasporto al fine diconsentire al personale ispettivo di effettuare irelativi controlli. I titolari delle imprese ditrasporto sono responsabili, anche per gliautomezzi che hanno preso in locazione, deltrasferimento e della conservazione in sicurezzadei dati, su un supporto dati esterno che negarantisca l’inalterabilità e la conservazione neltempo, avendo cura di predisporre almenoun’ulteriore copia di salvataggio.
I dati devono essere conservati in un luogosicuro, accessibile solo alle persone autorizzatee devono essere resi disponibili, presso la sededell’impresa, all’autorità di controllo.
I dati trasferiti devono essere provvisti di firmaelettronica, come previsto dall’allegato 1/B del Regolamento (CE ) n. 1360/2002.
In particolare, i dati giornalieri provenientidall’apparecchio di controllo digitale devonoessere trasferiti entro e non oltre tre mesi; quellirelativi alle carte dei conducenti devono esseretrasferiti entro e non oltre tre settimane.
Le suddette operazioni devono essere eseguiteanche nei seguenti casi:
Art. 1. Obbligo di trasferimento e diconservazione dei dati dell’apparecchio dicontrollo da parte delle imprese di trasporto.
1) dal tachigrafo digitale immediatamente primadella cessione del veicolo ad altra impresa, incaso di sostituzione di apparecchio nonperfettamente funzionante, ovvero su richiestadell’autorità di controllo;
2) dalla carta conducente immediatamenteprima che il conducente lasci l’impresa ditrasporto, prima della scadenza della carta,ovvero su richiesta dell’autorità di controllo.
L’impresa di trasporto deve conservare, per ilperiodo previsto dalla normativa vigente, tutte leregistrazioni relative ai suddetti dati.
Art. 2. Obblighi del datore di lavoro e deiconducenti.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare illavoratore della vigente disciplina in materia diorario di lavoro nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto dilavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di controllare cheil lavoratore rispetti i periodi di guida e di ripososecondo quanto previsto dalle vigentidisposizioni comunitarie, di istruire il conducentecirca il funzionamento dell’apparecchio dicontrollo e di vigilare sul corretto uso dellostesso.
I conducenti sono tenuti al rispetto dei periodi diguida e di riposo previsti dalla normativacomunitaria e al corretto uso dell’apparecchio dicontrollo e della carta del conducente qualora ilveicolo sia dotato di tachigrafo digitale.
È pure opportuna una riflessione sul dettato di cui al Regolamento (UE) N. 581/2010della commissione del 1 luglio 2010sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente
Infatti in detta disposizione europea, è implicito le tempistiche relative alle operazioni di scarico dei dati tachigrafici.
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall’unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dati pertinenti» tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità.
3. Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
a) 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo;
b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
4. I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
Valore probatorio dei dischi di registrazione.
La Corte di Cassazione nella Sentenza n. 10366 del 13/05/2014, ha ribadito che il disco del cronotachigrafo non è un documento sempre valido. Il ricorso di un autista che rivendicava il pagamento di straordinari, presentando come prova dell’orario di lavoro una copia dei dischi prodotti dal cronotachigrafo analogico del camion su cui ha lavorato. I giudici della Cassazione hanno respinto tale richiesta perché l’impresa di autotrasporto non ha riconosciuto la validità delle copie.
Le motivazioni che rendono importante questo indirizzo giurisprudenziale così si possono ricercare, nel primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. anche in riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla contestazione di conformità agli originali delle copie di dischi prodotte e comunque del loro contenuto, non avendo la Corte di merito considerato la prima contestazione, né potendo essere sanata l’inidoneità delle copie con la produzione degli originali, siccome tardiva ed in ogni caso insufficiente a fornire la rigorosa prova spettante al lavoratore di svolgimento del lavoro straordinario.
Con il secondo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ed omessa e insufficiente motivazione in ordine alla prova dell’effettivo svolgimento di lavoro straordinario e della sua quantificazione, per mancata dimostrazione, tanto meno rigorosa come dovuto nella materia, dell’attività tipicamente discontinua prestata dall’autista (nella disponibilità, riferita dai testi assunti, di un mezzo di proprietà datoriale presso la propria abitazione a circa 25 km. dalla sede della ditta, libero di organizzare la giornata lavorativa, senza mai consegnare i dischi cronotachigrafi al proprio datore di lavoro) negli ampi intervalli delle ore di guida (alcuni richiamati per la clamorosa differenza tra queste e le ore di straordinario richieste, in rapporto medio di 1 a 4), sulla base dei dischi suddetti, pure contestati nella loro conformità agli originali ed elaborati dal C.t.u. sui soli orari di uscita e di rientro del mezzo, senza alcuna indagine sull’arco temporale intermedio.
Ecco dove trova la fondatezza del ricorso:
Ed infatti, non risulta sufficiente la mera produzione dei dischi cronotachigrafi (assunti ad esclusivo elemento probatorio dalla sentenza impugnata), in assenza di ulteriori risultanze, quando ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi rappresentati: come appunto nel caso di specie, in cui il lavoratore nemmeno ha negato una tale contestazione della ditta propria datrice di lavoro, sia pure attenuandola fortemente nell’efficacia come “quasi di stile”, in quanto non sollevata in corso di rapporto, ma solamente al momento di proposizione dell’azione giudiziale (così a pgg. 10 e 12 del controricorso), a sua confutazione. Ma ciò non ne attenua affatto la portata, anzi ridondando nella palese inadeguatezza dell’assolvimento dell’onere probatorio di S.P.
In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, è noto che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art. 2712 c.c., né dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori (Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16098; Cass. 8 luglio 1994, n. 6437).
Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del terzo (violazione e falsa dell’art. 11 bis, secondo comma in riferimento all’art. 11, nono comma, lett. a CCNL di settore e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e vizio di motivazione su corretta lettura dei dischi cronotachigrafici e mancata integrazione della C.t.u.) e del quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 414 n. 5 e 420, quinto comma c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, tenuta ad uniformarsi al seguente principio di diritto: “L’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, così come della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, siccome da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall’art. 2712 c.c., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetto sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo.
Quindi, la Cassazione dispone un nuovo processo di Appello, che si deve basare sul seguente principio: “L’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, così come della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, siccome da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall’art. 2712 c.c., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetto sia supportata da ulteriori elementi, pur se anche ‘essi di carattere indiziario o presuntivo”.
* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta