Auto pignorabile anche se intestata a terzi

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giudici della terza sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza, n. 26327 del 17 ottobre 2019 hanno ritenuto pignorabile il veicolo rinvenuto dall’ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, anche se al Pubblico Registro Automobilistico risulti un differente proprietario: per i beni mobili registrati opera il principio “possesso vale titolo.

IL CASO

Un ufficiale giudiziario, su istanza di un creditore, si recava presso un autosalone, procedendo al pignoramento di una Porsche usata. Avverso il pignoramento veniva proposta opposizione di terzo, ex art. 619 del codice di procedura civile, nella quale veniva rappresentato che l’opponente aveva acquistato la vettura alcuni mesi prima e che, avendo dopo l’acquisto cambiato idea, aveva lasciato il veicolo in conto vendita presso l’autosalone. Faceva anche presente che, nelle more dell’acquisto da parte di altro cliente, il titolare dell’autosalone gli aveva concesso in uso un’auto di cortesia. Sia Il Tribunale che la Corte territoriale rigettavano il gravame. Anche avverso questa sentenza l’attore proponeva ricorso per cassazione

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo che nel caso de quo va confermato il principio, valido per i beni mobili registrati, il “possesso vale titolo”. La Corte ribadisce che la trascrizione dell’atto di vendita del veicolo al Pubblico registro automobilistico non rappresenta requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non rivestendo costitutivo, bensì configura uno strumento legale di pubblicità e di tutela, preordinato a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dallo stesso alienante, i quali vantino diritti sul medesimo bene. Ergo gli autoveicoli possono essere validamente alienati attraverso la mera forma verbale consensuale, di cui può essere fornita prova con ogni mezzo. Il terzo soggetto che asserisce di essere proprietario del veicolo deve fornire la prova non solo di averlo acquistato, bensì pure della circostanza che il debitore ne abbia conseguito il possesso per un titolo differente dal trasferimento della proprietà attraverso traditio. Nell’assolvere detto onere, il terzo opponente non può limitarsi a richiamare ciò che risulta al Pubblico registro automobilistico, poiché ciò è rivelatore della circostanza che lo stesso acquistò il veicolo, bensì non pure del titolo, diverso da un ulteriore e successivo trasferimento della proprietà, per il quale il veicolo è stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato. Infatti, la trascrizione dell’atto di vendita, in favore dell’opponente, ha valore meramente indiziario, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito, unitamente ad ogni ulteriore elemento di prova. Tanto premesso, nel caso de quo la Corte territoriale ha correttamente proceduto ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio, alla luce del quale, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che le risultanze del Pubblico registro automobilistico non avessero valore decisivo.

Corte di Cassazione, III sezione Civile, ordinanza, n. 26327 del 17 ottobre 20193

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