Atti osceni in luogo pubblico: una depenalizzazione che non funziona, visto che ai giudici piace la rilevanza penale della fattispecie.

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Con il D.Lgs n°8/2016, tra le altre norme, è stata anche in parte depenalizzata la previsione dell’articolo 527 cp, inerente la fattispecie di “atti osceni in luogo pubblico.

Questo il quadro attuale della punibilità.

 

CODICE PENALE

(Testo previgente)

CODICE PENALE

(Testo vigente risultante dalla depenalizzazione)

Capo II

Delle offese al pudore e all’onore sessuale

Art. 527

Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51a euro 309. Identico.

L’ipotesi penalmente rilevante resta, quindi sono quella aggravata dall’aver commesso il fatto “all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”.

Il fatto trattato dalla sentenza della Corte di cassazione 41130/2016 (terza sezione penale 3 ottobre 2016) attiene ad una turpe condotta maturata nel 2014 e pervenuta ad una condanna, innanzi ai GIP (giudizio abbreviato) ad un mese e 15 giorni di reclusione.

Questo il fatto punibile (leggibile dalla sentenza): “Per avere, all’interno di una attività commerciale, compiuto atti osceni consistiti nell’infilare la mano nella tasca dei pantaloni toccandosi i genitali fino a raggiungere l’eiaculazione nonostante la presenza die impiegati), aggravato dall’aver commesso il fatto all’interno di luoghi aperti al pubblico abitualmente frequentati anche da minori”.

In Cassazione si arriva, peraltro, poiché il Procuratore generale ritiene che la punizione sia immeritata, atteso la ritenuta particolare tenuità del fatto e l’inoffensività della condotta.

La corte fa due ragionamenti:

  • Sulla non applicabilità della non punibilità per particolare tenuità.

Le Sezioni Unite (13681/2016) hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art.133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Il reato di atti osceni ha natura di reato di pericolo e, pertanto, la visibilità degli atti e la astratta possibilità che vi assistano dei minori deve essere valutata ex ante, in relazione al luogo ed all’ora in cui la condotta sia posta in essere. Da qui la conseguenza che non è ipotizzabile, per tale tipo di reato, la non punibilità per particolare tenuità.

  • Sulla irrilevanza della sopravvenuta depenalizzazione.

Proprio perché il reato di atti osceni ha natura di reato di pericolo (e, pertanto, la visibilità degli atti e la astratta possibilità che vi assistano dei minori deve essere valutata ex ante, in relazione al luogo ed all’ora in cui la condotta sia posta in essere) la depenalizzazione è irrilevante rispetto al caso sottoposto al vaglio dei giudici. Non tanto importa il luogo ove accade il fatto osceno, ma il pericolo che i minori possano osservare…. Una sorta di dolo eventuale calato su una realtà particolare di responsabilità.

Io faccio una sola considerazione: se la depenalizzazione, alla luce degli assetti giurisprudenziali, viene frustrata, a cosa serve lo sforzo del legislatore?

Per inciso, facendo la conversione della pena detentiva inflitta in concreto, in pena pecuniaria, nel caso sopra evidenziato, a norma dell’art. 163 cp, emerge la somma di Euro 11.250 (euro 250 al giorno). La sanzione amministrativa va da 5.000 a 30.000. Il solo PMR avrebbe consentito, magari, di sbrigarla entro 60 giorni dalla contestazione, senza contenzioso, per una somma molto vicina (Euro 10.000).

 

 

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