Art. 196 del C.d.s. Principio di solidarietà fra trasgressore, utilizzatore e società di noleggio.

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L’art. 196 del C.d.s. contiene la norma di riferimento per stabilire a chi richiedere il pagamento delle sanzioni amministrative.

Il Codice della Strada ha inteso operare, al riguardo, una equiparazione fra proprietario e l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, attribuendo, in luogo del proprietario, le responsabilità derivanti dall’applicazione delle norme del Codice della Strada ad uno dei soggetti ivi indicati, nella definizione dei rapporti derivanti dalla solidarietà.

Si ritiene, soprattutto dal punto di vista delle società di noleggio, che non vi sia alcuna differenza (ai fini della mancata configurabilità della solidarietà con il trasgressore) fra il leasing finanziario ed il noleggio stesso. Ciò è ancor più vero come nel caso di violazione commessa dal conducente di un veicolo preso a noleggio e che non sia il soggetto che abbia noleggiato il veicolo non è obbligato in solido con il trasgressore per le sanzioni accessorie della decurtazione dei punti patente e della sospensione della patente stessa, trattandosi di sanzioni a carattere personale, sicché, dalla circostanza di essere utilizzatore del veicolo (per averlo noleggiato) non può inferirsi, di per sé, quella di aver condotto il veicolo medesimo.

Giunge, però, oggi la Cass. civ, sez. VI-2, 24/09/2015, n. 18988, che ribaltando completamente tale orientamento, contribuisce, altresì, a fare chiarezza sulle questioni sul tappeto. 

Partendo dall’opposizione formulata da una società di noleggio senza conducente, la S.C. ha cassato la decisione del Giudice di prime cure che aveva escluso l’applicazione della solidarietà, richiamando il principio così come più sopra illustrato.

Preliminarmente il Collegio osserva che il “richiamo al leasing (contratto tripartito, con fornitore, finanziatore e utilizzatore) risulta improprio ed inconferente, perché, mentre in tale contratto il locatario del veicolo risulta iscritto al P.R.A. con possibilità di immediata identificazione ai fini della contestazione delle violazioni al Codice della Strada, nel noleggio senza conducente (contratto bilaterale) il nominativo del locatario è noto solo al proprietario locatore”.

La decisione in commento si spinge oltre, interpretando l’art. 84, in relazione all’art. 196 del Codice della Strada, nel senso che alla responsabilità del locatario (e del conducente) si aggiunge anche la responsabilità solidale del proprietario locatore. La tesi contraria, prospettata dalla società di noleggio, riferisce, invece, che il locatore non è in grado di esercitare sul veicolo quel controllo materiale e/o giuridico necessario ad evitare la circolazione dello stesso. Il legame tra l’obbligato in solido ed il veicolo deve essere effettivo; la conclusione è che risulta evidente che possa esercitarlo solo il locatario nel caso della locazione senza conducente. Vale a dire, così come più sopra osservato, che si sia in presenza dell’ipotesi della circolazione contro la volontà del proprietario e che vi sia identità anche formale tra contratto di locazione finanziario (leasing) e noleggio senza conducente. Infatti, secondo tale tesi, la situazione del leasing “si ripropone con eguale schema nel noleggio con conducente (locatore, locatario, utilizzatore)” e che, quindi, in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria, è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica dei godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.

La posizione di colui che noleggia l’auto viene, quindi, equiparata a quella del proprietario o usufruttario del veicolo, che resta comunque distinta da quella del conducente.

Così non è per la S.C. che afferma, viceversa, che la ratio della norma è di senso completamente opposto. Il Codice della Strada ha voluto, infatti, prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate all’art. 196 del Codice della Strada, quali l’usufruttario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Con ciò il legislatore ha voluto pertanto escludere le altre ipotesi e segnatamente quella della locazione pura e semplice, meglio definita noleggio. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate. Secondo la tesi della Cassazione, l’interpretazione prospettata dalla società di noleggio giunge a vanificare in concreto la solidarietà, una volta che non sia agevolmente identificabile il conducente e non sia altrettanto agevolmente accertabile il locatario, specie per i noleggi a breve termine. Il tutto anche alla luce dell’ulteriore elemento di interpretazione sistematica in relazione alla differenza ontologica esistente nella struttura contrattuale tra locazione finanziaria e locazione pura e semplice, che vede la presenza di tre parti: con fornitore, finanziatore e utilizzatore.

In definitiva, deve concludersi che l’ultima parte dell’art. 196 Codice della Strada deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.

Questo, naturalmente, secondo la sez. VI della Corte di Cassazione. Si attendono, ora, le interpretazioni che della stessa ne darà l’Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi del Ministero dell’Interno. Nel frattempo è ragionevole ritenere che l’interpretazione della S.C. sarà tenuta in debita considerazione dalle Amministrazioni soprattutto avuto riguardo all’art. 382 del D.P.R. n. 445/92 che, come noto, testualmente recita: “Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l’amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva”.

Michele Orlando


P.A.sSIAMO

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