Ancora modifiche al Codice della Strada. Le prime riflessioni di Gianluca Fazzolari e Raffaele Chianca.

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Dopo la miniriforma del 2018 con la quale nel codice stradale nazionale sono state
introdotte importanti modifiche agli articoli 93, 132 e 196, il legislatore tenta nuovamente di mettere ordine nella querelle che riguarda i veicoli con targa estera che circolano sul nostro territorio condotti da conducenti residenti e non residenti in Italia.
Attraverso l’articolo 2 delle disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2019-2020 – il cui testo è stato approvato in via definitiva dai due rami del parlamento il 21 dicembre 2021 (C. 2670 B) e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il legislatore interviene con alcune modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (meglio noto come Nuovo Codice della Strada) che si illustrano di seguito.
Da una prima lettura, tra le principali novità, nell’ambito del suddetto codice si evidenzia
che:
 sono abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies dell’articolo 93;
 viene introdotto l’articolo 93-bis atto a ridisciplinare le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, norma che troverà applicazione solo quando saranno decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame sulla Gazzetta Ufficiale;
 nell’articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il comma 4-ter;
 è intervenuta la riformulazione dell’articolo 132 dedicato alla circolazione dei veicoli
immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia;
 il primo comma dell’articolo 196 è adattato ai contenuti del neo introdotto articolo 93-
bis.
Alla luce di quanto precede dalla formulazione della rubrica del neo introdotto articolo 93- bis e da quella del riformulato articolo 132, si ricava essenzialmente che: il primo è espressamente dedicato alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da residenti in Italia, mentre il secondo è dedicato ai conducenti non residenti.
L’art. 93-bis C.d.S.
In particolare il nuovo articolo 93-bis al comma 1, fissa il precetto secondo il quale è previsto che gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero che risultino di proprietà di persone che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia possano circolare sul territorio nazionale a condizione però che entro tre mesi
dall’acquisizione della residenza vengano immatricolati in base alle vigenti disposizioni
del codice della strada.
Tuttavia, il comma 2 dell’articolo 93-bis specifica che, in relazione ai suddetti mezzi, condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia, che però non coincida con l’intestatario del veicolo stesso, debba essere custodito all’interno del veicolo un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario,

dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Qualora poi l’utilizzo degli automezzi in questione superi la durata di trenta giorni, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo debbono essere registrati nel Pubblico Registro
Automobilistico (P.R.A.).
Il comma 3 dell’articolo in esame, nell’affrontare l’ormai annosa questione legata alle problematiche dei lavoratori transfrontalieri, specifica che quanto previsto dal comma 2 si applica anche ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano la propria attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo confinante e che circolino con veicoli di loro proprietà che siano ivi immatricolati. Per tali soggetti vige l’obbligo di registrazione entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo. Viene previsto, inoltre, che i veicoli registrati sulla base di quanto previsto dal comma due possono essere condotti anche da familiari conviventi dei soggetti che abbiano residenza in Italia.
Richiamando nei fatti i contenuti dell’articolo 36 e dell’allegato 2 della Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968, il comma 4 specifica che le targhe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi in questione devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione che deve essere composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.
Rispetto al regime derogatorio il neo introdotto articolo 93- bis al comma 5, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 93-bis non trovano applicazione per i cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia, nonché per il personale civile e militare che sia dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero oltre che per il personale delle forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi
internazionali o basi militari.
Le disposizioni in questione, infine, non trovano applicazione per i familiari conviventi all’estero con il sopracitato personale e qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo.
Sempre in tema di deroghe, attraverso il comma 6 viene stabilito che le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da
un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
Il regime sanzionatorio derivante dal mancato rispetto dei precetti di cui al comma 1 e 3 è disciplinato dal comma 7, in cui viene stabilito che “il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto
alla sanzione amministrativa del paga-mento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L’organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è tra-smesso all’ufficio della motorizzazione ci-vile competente per territorio. Il veicolo è restituito all’avente diritto dopo la verifica dell’adempimento dell’intimazione. In alternativa all’immatricolazione o alla registrazione in Italia, l’intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all’organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o , qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall’autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i tran-siti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 8.”
Il comma 8, invece, per chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo
dell’art. 93-bis, prevede l’irrogazione della “sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di
esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è
sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, dell’articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.”
Ulteriori sanzioni sono inoltre stabilite dal comma 9 che testualmente prevede:
“Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo
per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a
comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di
sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712
a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall’organo
accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro
è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il
periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6.
L’art. 94 C.d.S.
Come fatto cenno più sopra, l’articolo 2 delle disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2019-
2020 – interviene con ulteriori modifiche al codice della strada inserendo nell’articolo 94 il
comma 4-ter.
Nello specifico il comma 4-ter, prevede che il sistema informativo del pubblico registro
automobilistico sia aggiornato con l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali
viene chiesta la registrazione così come disciplinata dal neo introdotto articolo 93-bis,
comma 2.
L’art. 132 C.d.S.
Lo stesso articolo 2, interviene, inoltre, con ulteriori modifiche al codice della strada
sostituendo integralmente l’articolo 132 relativo alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato membro estero condotti da non residenti in Italia.
Il nuovo articolo 132, al comma 1, specifica che, al di fuori dei casi contemplati
dall’articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato
estero e per i quali siano state già adempiute le formalità doganali o quelle di cui

all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, possono circolare in
Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione
dello Stato di origine, in conformità alle convenzioni internazionali che siano state
ratificate dall’Italia.
Il comma 2 del nuovo articolo 132 stabilisce che i veicoli richiamati nel comma 1, qualora
di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi
o basi militari internazionali che abbiano sede in Italia, possono circolare sul territorio
nazionale per l’intera durata del mandato.
Analogamente a quanto già indicato nell’articolo 93-bis, il comma 3 del riformulato articolo
132, nel richiamare i contenuti dell’articolo 36 e dell’allegato 2 della Convenzione sulla
circolazione stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968, specifica che le targhe degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi devono essere composte da cifre arabe e da caratteri
latini maiuscoli, secondo le modalità stabilite nel regolamento aggiungendo che
l’eventuale inosservanza è perseguita con le sanzioni amministrative previste dall’articolo
100, comma 11 e 15 C.d.S.
L’articolo 132, così per come appare nella nuova stesura, al comma 4 prevede, inoltre,
che il mancato rispetto dei precetti di cui al comma 1, comporta l’interdizione all’accesso
sul territorio nazionale.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e 2, si legge nel nuovo comma 5,
comporta l’irrogazione del regime sanzionatorio di cui al comma 7 del neo introdotto
articolo 93-bis C.d.S.
L’art. 196 C.d.S.
Si segnala, infine, che lo stesso articolo 2, introdotto dalla Commissione durante l’esame
in sede referente, modifica in parte l’articolo 196 del codice della strada stabilendo che
delle violazioni delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 93-bis, così per come
illustrato più sopra, risponde in solido la persona residente in Italia che abbia a qualunque
titolo la disponibilità del veicolo, in base a quanto risulti dai documenti di circolazione, a
meno che non provi che la conduzione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello strumento legislativo di ulteriore
modifica del codice stradale nazionale, queste sono le nostre prime riflessioni… e che Dio
ce la mandi buona!

Gianluca Fazzolari- Sostituto Commissario della Polizia di Stato Specializzato in controllo documentale, tecniche investigative e servizi di polizia stradale.

Raffaele Chianca. Consulente ed esperto internazionale, già Ispettore Superiore s.U.P.S. della Polizia di Stato.

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori
non rispondono dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto
precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo
alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui uno di essi dipende.

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